Il Tar: differenza tra slot e i ‘Gratta e vinci’
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fonte:
- Avvenire
restano le limitazioni per le macchinette ma non per i giochi delle tabaccherie
Il ‘Gratta e vinci’ e il ’10eLotto’ non sono «accomunabili» ad altri giochi d’ azzardo legali, come le slotmachine e le videolottery, che sono più «insidiosi». Allo stesso tempo, sono «ben diverse» le «condizioni ambientali che caratterizzano sale giochi e tabaccherie-ricevitorie». È quanto affermano i giudici del Tar della Lombardia (sezione di Brescia). Che, in sostanza, sdoganano quanto disposto dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori che, con un’ ordinanza, ha vietato nella scorsa estate qualunque genere di gioco d’ azzardo in città in determinate fasce orarie. Ma ammettono il ricorso della Federazione tabaccai (e di due titolari di concessioni) per ‘Gratta e vinci’ e ’10eLotto’, che dunque non avranno le stesse limitazioni. L’ eccezione per i due giochi venduti nelle tabaccherie, è dovuta al fatto che gli stessi non possono essere soggetti a limitazioni da parte di un ente locale perché erogati in regime di monopolio. Il Comune di Bergamo, in una nota, esprime soddisfazione perché «esce vincitore dai ricorsi presentati dalle principali concessionarie di gioco che contestavano la possibilità del sindaco di limitare il consumo di gioco sul territorio comunale». Sul ricorso vinto dai tabaccai, il sindaco commenta che «un conto è il 10eLotto, che ha effettivamente le caratteristiche» richiamate nella motivazione. «Un conto, invece, sono i Gratta e Vinci che possono essere acquistati ovunque: edicole, bar, supermercati». Dunque, «pensiamo che la loro esenzione dal regolamento sia frutto di una svista del Tribunale». In ogni caso, avverte Gori, la giunta comunale «approverà il regolamento per il contrasto della ludopatia, identico al precedente salvo che per l’ esclusione del 10&Lotto, e lo trasmetterà al consiglio comunale perché sia approvato già nella prossima seduta». Su slot machine e videolottery i giudici sono chiari: «Implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l’ utente e la macchina senza alcuna intermediazione umana volta a disincentivare, per un normale meccanismo patologico legato al senso del pudore, l’ ossessione del gioco, specie nella fase iniziale del processo di dipendenza patologica». Per il Tar diverse sono anche «le condizioni ambientali che caratterizzano sale giochi e tabaccherie- ricevitorie (frequentate da utenza differenziata e presidiate dal controllo funzionale dell’ esercente)». Ne discende, concludono i giudici, «la disomogeneità di tali giochi rispetto a quelli che il Comune ha dichiaratamente inteso limitare». Pur prendendo atto delle distinzioni, il Codacons definisce «sbagliata» la sentenza che «non va nella direzione di limitare la piaga sociale della ludopatia. Invitiamo il sindaco a presentare appello contro la decisione del Tar, e siamo pronti ad appoggiarlo al Consiglio di Stato per ottenere il ribaltamento della sentenza – osserva il presidente dell’ associazione Carlo Rienzi -. È assurdo che siano i tabaccai a decidere in materia di salute pubblica». Comunque, quella di ieri è, secondo l’ assessore regionale al Territorio, Viviana Beccalossi, una giornata che registra «due importanti successi antiazzardo. Il Tar della Lombardia definisce slot e videolottery come ‘particolarmente insidiose’ e respinge l’ attacco dei concessionari che volevano annullare le limitazioni, in linea con quelle regionali, poste in essere dal sindaco Gori». E poi, aggiunge, «nel corso di un convegno, diverse relazioni scientifiche di neuro-psicologi e medici specializzati in dipendenze, hanno attestato il ‘grande pericolo rappresentato dal gioco d’ azzardo, in particolare delle slot, per la salute e la società e aggravato da tecniche sempre più sofisticate e pubblicità ammiccanti’ per far cadere ‘in trappola’ il giocatore». RIPRODUZIONE RISERVATA
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