6 Luglio 2016

RIFORMA DELLA PROFESSIONE FORENSE: IL CODACONS CONTRO I NUOVI REQUISITI IMPOSTI AGLI AVVOCATI PER MANTENERE L’ISCRIZIONE

RIFORMA
DELLA PROFESSIONE FORENSE: IL CODACONS CONTRO I NUOVI REQUISITI
IMPOSTI AGLI AVVOCATI PER MANTENERE L’ISCRIZIONE

Le
nuove regole sono, a giudizio dei nostri legali, in contrasto con la
libertà di iniziativa economica e il principio di libera
circolazione degli avvocati in ambito UE: l’Associazione avvia un
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica aperto a tutti
gli iscritti all’albo

I
FATTI.
Per
gli avvocati, negli ultimi tempi, è cambiato tutto. Ne è prova
l’art. 21 della legge 247 del 2012 (“Nuova disciplina
dell’ordinamento della professione forense”): la permanenza
dell’iscrizione all’albo diventa subordinata all’esercizio della
professione “in modo effettivo, continuativo, abituale e
prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi
anni di esercizio professionale”. L’obiettivo dichiarato delle
nuove disposizioni è di consentire l’accesso e la permanenza nella
professione di avvocato ai più meritevoli e a chi esercita
effettivamente. Nulla di male, almeno nelle intenzioni: il problema,
semmai, sta proprio nei criteri espressi dal “Regolamento recante
disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione
forense” (decreto n. 47 del 2016), emanato – in attuazione della
legge – dal Ministero della Giustizia.

LE
NUOVE REGOLE.
Il
Regolamento prevede, infatti, che per dimostrare di esercitare la
professione forense in modo “effettivo, continuativo, abituale e
prevalente” l’avvocato debba essere in possesso di questi
requisiti:

  • Essere
    titolare di una partita IVA attiva o fare parte di una società o
    associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;

  • Avere
    l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo
    svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione
    professionale, società professionale o in associazione di studio
    con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in
    condivisione con altri avvocati;

  • Avere
    trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico
    professionale è stato conferito da altro professionista;

  • Essere
    titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata,
    comunicato al consiglio dell’Ordine;

  • Avere
    assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le
    modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;

  • Avere
    in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità
    civile derivante dall’esercizio della professione.

La
mancanza di tali requisiti, accertata dal Consiglio dell’Ordine
competente, determina il provvedimento della cancellazione dall’albo
dell’avvocato.

L’INIZIATIVA
CODACONS.
Il
Codacons ha deciso di intervenire a tutela degli interessi degli
avvocati: secondo il parere dei nostri legali, infatti, i requisiti
previsti dal Regolamento per la permanenza nell’albo sono in
contrasto con la libertà di iniziativa economica, nonché con il
principio di libera circolazione degli avvocati nello spazio UE,
poiché limitano la possibilità di rimanere iscritti all’albo in
ragione di criteri non conformi alla deontologia e alla dignità
professionale.

Per
questi motivi, l’Associazione avvia un ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.

Non è più possibile aderire all’iniziativa.

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