9 Aprile 2016

Maxi-bollette del gas Per il Tar il Comune non deve rimborsare

Maxi-bollette del gas Per il Tar il Comune non deve rimborsare

progetto case, bocciata la tesi del codacons sui metri quadri ma un decreto (da aprile) impone la fatturazione a consumo
L’ AQUILA Nessun rimborso è dovuto agli assegnatari del Progetto Case, che fino allo scorso 31 marzo hanno pagato il gas per il riscaldamento e l’ acqua sanitaria in base alla superficie lorda degli alloggi. Lo ha deciso il Tar Abruzzo, che ha respinto il ricorso del Codacons presentato in base alla normativa sulla class action. Nel ricorso l’ associazione dei consumatori sosteneva che i pagamenti dovessero essere calcolati sulla base dei consumi reali, esattamente come prevede un decreto legislativo intervenuto nel frattempo. Sulla scorta di questo decreto, a partire dallo scorso primo aprile, in effetti, la fatturazione dovrà avvenire in base ai consumi individuali. Dal 1º aprile 2016, infatti, i Comuni dovranno ripartire i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento, l’ energia elettrica e la produzione di acqua calda sanitaria, in base agli effettivi consumi registrati dai contatori installati o da installare negli edifici del Progetto Case e nei Map. «A partire dal primo aprile 2016, quindi», hanno rilevato i giudici del Tar, «sussiste in forza di legge l’ obbligo del Comune di ripartire, tra gli assegnatari degli alloggi del progetto Case, il costo per la fornitura del gas e dell’ acqua in base all’ effettivo consumo individuale. Rispetto a questo obbligo, legalmente fissato, nessun ulteriore accertamento giudiziario può essere compiuto». È per questo motivo, dunque, che il Tar ha bocciato il ricorso, escludendo anche la possibilità di applicare correttivi per le somme pagate fino al 31 marzo. «La domanda di parte ricorrente», si legge nella sentenza, «volta a stabilire se, nella fase antecedente alla rilevazione dei consumi individuali, la determinazione presuntiva del costo da addebitare all’ assegnatario debba contenere correttivi nel senso di adeguare lo stesso a quello che sarebbe stato nel caso di fornitura diretta, facendo riferimento alla superficie dell’ alloggio e non secondo il criterio di ripartizione automatica del costo globale sostenuto, è priva di fondamento, in quanto l’ obbligo è già fissato dal legislatore e a esso deve conformarsi anche il Comune dell’ Aquila». Considerata la natura del contenzioso il Tar ha deciso di compensare tra le parti le spese di lite. Ora che è entrato in vigore il decreto che impone la contabilizzazione in base ai consumi reali il nodo da sciogliere è un altro: il Comune è tecnicamente pronto a gestire la situazione, calibrando le bollette in base a quanto le famiglie assegnatarie hanno effettivamente consumato? Tutto dipenderà dal grado di funzionamento dei contabilizzatori singoli, che in diversi casi sarebbero stati manomessi. Angela Baglioni ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
angela baglioni

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