Luglio 2005, PROPOSTA DI CONCORDATO PARMALAT: di cosa si tratta..
PREMESSA
Parmalat è uno dei più gravi dissesti della storia industriale italiana e certamente il più grave per i danni arrecati ai risparmiatori privati. Dagli accertamenti compiuti dal Commissario Straordinario Bondi è risultato che al momento della dichiarazione di insolvenza il valore dei debiti superava quello dell’attivo di bilancio di 13 miliardi di Euro. Ciò è il risultato di una crescita industriale squilibrata, di un eccesso di debiti e della distrazione di fondi operate dall’azionista di controllo – secondo quello che sta emergendo dal procedimento penale.
LA PROPOSTA DI CONCORDATO
Gli obbligazionisti Parmalat hanno appreso in questi giorni della proposta di concordato attraverso le lettere inviate da tutte le banche presso le quali sono depositati i titoli. La proposta, già illustrata nel sito del CODACONS, prevede, in estrema sintesi, lo scambio delle vecchie obbligazioni con azioni della nuova Parmalat, la cui quotazione in borsa è condizionata all’approvazione del concordato.
La proposta prevede lo scambio dei titoli secondo una ricovery ratio ossia una percentuale (tasso di recupero) che dovrebbe corripondere al rapporto tra attivo e passivo di ciscuna società del Gruppo. Per cui gli obbligazionisti otterranno una quantità di azioni dipendente dal tipo di società emittente. I tassi di recupero sono pubblicati e variano dal 2,3% al 100% (è il caso unico della Lactis Spa). Si badi, la media delle obbligazioni in mano ai consumatori si attesta su una percentuale di recupero del 6,5 %. Sul significato di "recupero" sarà bene tornare in seguito.
La proposta prevede che i creditori che non fanno pervenire il proprio voto entro il termine del 26/8/05 si ritengono favorevoli all’approvazione del concordato. In sostanza, il meccanismo del silenzio assenso comporta che l’espressione di voto è destinata ad essere rilevante ai fini dell’approvazione della proposta solo nel caso in cui si intenda esprimere voto negativo.
PRO E CONTRO
In caso di approvazione del concordato, la nuova società sarà quotata in borsa. Il valore delle azioni sarà determinato in concreto dal mercato, con oscillazioni che non è possibile quantificare ex ante. In pratica, se le azioni venissero quotate al valore nominale di un Euro, il risparmiatore che vendesse le azioni (ottenute in cambio delle vecchie obbligazioni) otterrebbe esattamente la percentuale di recupero indicata nelle tabelle (ad es. per le obbligazioni Parmalat Spa si otterrbbe un recupero del 6,9%, quindi chi ha investito € 25.000,00 in obbligazioni riceverebbe in cambio nuove azioni per € 1.725,00); ma qualsiasi variazione in aumento o in diminuzione del prezzo di borsa determinerebbe una alterazione del tasso di recupero, in meglio o in peggio.
Ed allora dobbiamo domandarci quali sono i pro e i contro di una scelta non facile, che deve essere ben ponderata anche alla luce del pericoloso meccanismo del silenzio assenso.
I motivi del dissenso sono numerosi:
- la conversione di un credito obbligazionario in capitale di rischio: le azioni in quanto tali sono soggette alle oscillazioni di valore determinate dal mercato, all’opposto delle obbligazioni che si andrebbero a scambiare; può accadere che il giorno stesso della quotazione in borsa la maggior parte degli investitori vendano le proprie azioni, determinando l’abbattimento del valore del titolo già scambiato con un tasso di recupero davvero penalizzante
- le incertezze connesse all’operazione e all’attività dell’emittente, perchè anche la straordinaria opera del Commissario Bondi potrebbe risultare inadeguata rispetto alla gravità dei problemi e pur tenendo le azioni per un certo periodo, gli investitori potrebbero vedere liquidato il proprio investimento con una ulteriore perdita
- la bocciatura del concordato potrebbe aprire nuovi scenari, eventualmente più favorevoli per i risparmiatori (che magari sperano nella vendita totale o parziale della società), anche se i tempi si allungherebbero in modo considerevole
- per quanto riguarda le numerosissime cause già pendenti contro le banche che hanno venduto le obbligazioni ai singoli consumatori, potrebbe diventare più difficile dimostrare il danno subito dal risparmiatore che accettasse un titolo alternativo a quello venduto dalle banche.
Si badi, in tal caso, il dissenso va espresso entro il 26/8/05, con lettera raccomandata a.r. da inviare alla banca presso la quale sono depositati i titoli – che è la stessa che ha avvisato della proposta di concodato.
La lettera non deve essere motivata ed è sufficiente comunicare che rispetto alla proposta di Concordato Parmalat ex art. 4 bis DL. 347/2003 si esprime il proprio dissenso e voto sfavorevole.
I motivi dell’adesione:
- si basano sulla valutazione e le speranze che si ripongono nella nuova società, in quanto se gli obbiettivi del piano di ristrutturazione verranno raggiunti e/o se clamorose azioni risarcitorie e revocatorie andranno a buon fine, i tassi di recupero ossia il valore delle nuove azioni potrebbe aumentare – seppure non nell’immediato – e ciò consentirebbe al risparmatore di recuperare o quantomeno attenuare la perdita risultante dalle modestissime percentuali del ricovery ratio
- tuttavia, anche nel breve periodo potrebbero realizzarsi dei recuperi sul capitale investito qualora si vendano le nuova azioni appena quotate in borsa; ciò, però, comporta non pochi rischi (abbattimento di valore) e comunque si tratterebbe di un recupero di modesta entità (leggi ricovery ratio);
In conclusione, si tratta di affrontare una scelta davvero complessa, sfavorita anche dal particolare periodo dell’anno (28/6 – 26/8) che investe un intero sistema economico, i dipendenti delle società coinvolte nel dissesto (si tratta comunque di una realtà industriale vitale e le quotazioni dei bond si stanno riprendendo anche alla luce dell’esito positivo di alcune revocatorie – Morgan Stanley ha chiuso il contenzioso versando il 18/7/05 155 ml di Euro che di fatto ha rotto il fronte delle banche estere) e le aspettative dei risparmiatori (recuperare subito una percentuale del proprio investimento oppure aspettare tempi migliori e andare avanti con le cause contro le banche che hanno venduto le obbligazioni). Speriamo che leggendo questo articolo i consumatori possano trovare i motivi della propria decisione, scevra da qualsiasi condizionamento o convincimento … interessato.
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