Ricorso shock del Codacons al Tar: per la «legittimazione passiva», le quattro banche nuove devono rimborsare i risparmiatori traditi
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fonte:
- Italia Oggi
quattro banche nuove devono rimborsare i risparmiatori traditi
La legge salva-banche è illegittima e incostituzionale. È la tesi di fondo di un ricorso al Tar, presentato ieri dal presidente del Codacons, Carlo Rienzi, e da un gruppo di esperti di questioni giuridico-bancarie, che difendono centinaia di risparmiatori e per più di un mese hanno lavorato alla stesura di un testo che passa in rassegna l’ intera normativa bancaria italiana ed europea. Un documento giuridico tosto, di non facile lettura per i profani, ma molto chiaro negli obiettivi. Primo: ottenere dal Tar la dichiarazione di illegittimità della legge salva-banche e dei provvedimenti di risoluzione adottati dalla Banca d’ Italia. Secondo: se la sentenza del Tar sarà favorevole, la stessa legge sarà portata davanti alla Corte costituzionale, nella convinzione che, se quest’ ultima la giudicherà incostituzionale, a quel punto le quattro banche salvate dal governo di Matteo Renzi non avranno scampo, e dovranno rimborsare integralmente tutti i «risparmiatori traditi», ai quali erano state vendute le azioni e le obbligazioni subordinate finite in fumo con la prima applicazione del «bail in» europeo. Ecco alcuni punti salienti del ricorso, che parte da una premessa: la possibilità di agire in giudizio per ottenere il risarcimento totale, secondo il Codacons, è confermata dal fatto che la legge di Stabilità 2016, comma 860, dopo avere istituito un Fondo di solidarietà (a cui si potrà attingere per un indennizzo parziale degli obbligazionisti subordinati), e prevista la possibilità del ricorso agli arbitrati (affidati all’ Autorità anti-corruzione di Raffaele Cantone), fa salvo il diritto al risarcimento del danno dell’ investitore, ove quest’ ultimo decida di andare in giudizio e chiedere il rimborso totale alle nuove banche, istituite al posto di quelle fallite. Entra qui in gioco la questione della «legittimazione passiva», vale a dire se le nuove banche siano tenute o meno a rispettare gli impegni di quelle fallite, compresi gli oneri relativi alle obbligazioni subordinate. Anche un profano capisce che è questo il nodo decisivo. Fin dal loro primo giorno, le banche che hanno preso il posto delle vecchie Banca Etruria, Banca Marche, CariChieti e CariFerrara, hanno detto in tutte le salse che non tocca a loro rimborsare i risparmiatori-obbligazionisti subordinati. Così vuole il «bail in» europeo, ripetono, su cui sono basati i provvedimenti del governo e della Banca d’ Italia. Ma per gli avvocati del Codacons ciò è vero solo in parte, poiché resta in piedi la «legittimazione passiva», compreso l’ obbligo dei rimborsi. Secondo una spiegazione terra terra, fornita a ItaliaOggi, «la legittimazione passiva delle nuove banche deriva dalla giurisprudenza della Cassazione sull’ articolo 58, comma 5 del Testo unico bancario (Tub), che non è stato modificato, né dichiarato inapplicabile, dalla normativa introdotta dal governo. Nel decreto salva- banche c’ è scritto chiaramente che le banche nuove succedono in blocco nei rapporti attivi e passivi delle vecchie banche, con esclusione solo di azioni e obbligazioni subordinate: quindi non si esclude che possano essere chiamate a rispondere per responsabilità contrattuale verso quei correntisti, con un rapporto ancora in essere al momento del passaggio alla nuova banca, i quali hanno acquistato azioni e obbligazioni in violazione della normativa di settore». Sulle asserite violazioni, elencate in più pagine, mi limito a citarne una: «Violazione e falsa applicazione del Regolamento europeo sugli abusi di mercato». E torno alla legittimazione passiva. Sostiene il Codacons: «Secondo alcune sentenze della Cassazione, in base all’ articolo 58 del Testo unico bancario, che regola la successione dei rapporti, anche in blocco, tra le banche, la nuova banca succede alla vecchia in tutti i rapporti attivi e passivi, e quindi deve rispondere anche di responsabilità contrattuale per azioni ed omissioni della vecchia banca. Eventuali accordi tra le due banche per evitare il trasferimento alla nuova delle passività, o comunque delle responsabilità verso i correntisti, lasciando tutto in capo alla vecchia, sono nulli, perché si andrebbe a violare il principio di tutela del risparmio, che è costituzionale. Di conseguenza, nel nostro caso non si dà voce a una pretesa generica e indiscriminata di rimborso, ma a una domanda di responsabilità contrattuale. In sintesi: è vero che il decreto salva-banche non consente di agire direttamente per il rimborso delle azioni-obbligazioni subordinate in default, ma non esclude la possibilità di agire per il risarcimento del danno da risparmio tradito». La Carta costituzionale tutela il risparmio e il diritto di proprietà di ogni cittadino. Due principi, sostiene il Codacons, violati in modo clamoroso dalla legge salva-banche e dalla Banca d’ Italia: «Con la risoluzione, la legge consente di sottrarre in via amministrativa ai creditori i loro diritti soggettivi, sostanzialmente espropriandoli a vantaggio di un altro soggetto privato (la banca, o l’ ente che acquisisce l’ azienda bancarie). Il che contraddice ogni fondamentale principio costituzionale, sia nazionale sia comunitario, in materia di tutela del diritto di proprietà, di riparto dei poteri dello Stato, di giusto processo, oltre a contrastare con molteplici norme della Convenzione dei diritti dell’ uomo». Vedremo tra qualche settimana che ne pensa il Tar. © Riproduzione riservata.
tino oldani
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