19 Dicembre 2015

«Il ruolo di parte offesa non si acquista in automatico»

«Il ruolo di parte offesa non si acquista in automatico»

IL CODACONS ha presentato formale richiesta di costituzione di parte offesa alla Procura per la vicenda di Carife, e contestuale richiesta di sequestro nella nuova banca delle somme perse dai risparmiatori. Nell’ atto, l’ associazione precisa di ritenere «di avere diritto a che venga fatta luce sulle eventuali condotte illecite dei vertici della Cassa di Risparmio di Ferrara spa e sulla mancanza di vigilanza da parte degli organi preposti quali la Banca d’ Italia e la Consob, ossia di quelle condotte che si ritiene abbiano concorso a determinare il dissesto della banca e reso necessaria l’ adozione dei provvedimenti di azzeramento del valore delle azioni e delle obbligazioni subordinate». Si ritiene, aggiunge infine il Codacons, «che sia la banca venditrice, sia la Nuova Banca che è succeduta alla prima debbano essere citate come responsabili civili». A frenare gli animi, è l’ avvocato Claudio Maruzzi, già parte civile per decine di ex soci truffati della Coopcostruttori. Una nota, la sua, per replicare all’ associazione dei consumatori che, in occasione della recente assemblea con gli investitori Carife, aveva invitato a «segnalarsi subito come persona offesa». Soprattutto in questi momenti «in cui l’ emotività e la rabbia collettive spesso dominano l’ informazione sul dramma Carife, – spiega Maruzzi – occorrerebbe essere molto cauti nel promozionare iniziative giudiziarie “a strascico”, con annessi “istruzioni per l’ uso” e tariffario». Il legale sottolinea che «in ambito penale il ruolo di persona offesa non si acquista “in automatico” ma si verrà ammessi in tale veste solo se in presenza di determinate ipotesi di reato contestate dalla Procura». E quelle sulle quali la stessa «sembra stia lavorando non sembrano per ora consentirlo». Anche «la pretesa» di ottenere il risarcimento dei danni in sede penale per le perdite connesse agli investimenti «dovrà essere attentamente ponderata caso per caso e preceduta da una attenta valutazione di precise ipotesi di responsabilità, che dovranno essere specificamente individuate e collegate al tipo di danno che si lamenta». Pure in relazione al periodo di commissione dell’ illecito, «se non si vuole rischiare un epilogo come quello che hanno patito molti soci della Coopcostruttori, che si sono visti annullare dal tribunale di Milano la domanda giudiziale per la incerta indicazione delle ragioni che la giustificavano e la tardività di talune richieste». Stessa prudenza, chiude l’ avvocato Maruzzi, «dovrebbe governare la decisione di promuovere cause civili contro le banche emittenti, non essendo semplice dimostrare la non consapevolezza o il raggiro, nella scelta di investimento, prova che deve trovare concretezza, caso per caso, tra la valutazione dei documenti sottoscritti e le dichiarazioni delle persone coinvolte».
 

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