Commercio ambulante, c’ è la diffida
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fonte:
- Il quotidiano della Calabria
il vicepresidente del codacons segnala il caso al prefetto e al comune
L’ ORDINANZA c’ è ma non risulta concretamente applicata. E così, Francesco Di Lieto, vice presidente nazionale del Codacons, – Coordinamento di associazioni per la tutela dell’ ambiente e dei diritti di utenti e consumatori -ha scritto al prefetto e all’ amministrazione comunale per chiedere, attraverso una diffida, che il provvedimento che riguarda il commercio di frutta all’ aperto venga rispettato e per denunciare che «la merce esposta agli agenti inquinanti costituisce una violazione dell’ obbligo di assicurare l’ idonea conservazione delle sostanze alimentari». Il tutto spiega «considerato che la legge nr. 283/1962 vieta l’ impiego nella produzione, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione». Del resto la legge tende ad assicurare una protezione immediata ai consumatori affinché «i prodot ti giungano al consumo con le cure igieniche imposte dalla loro natura». Di Lieto definisce “preoccupan te” «la situazione della vendita itinerante di prodotti alimentari nella città di Catanzaro. Ed infatti giungono all’ Associazione numerose segnalazioni circa alimenti esposti all’ aperto, senza alcuna cautela, a ridosso di strade congestionate dal traffico e, quindi, a contatto con agenti atmosferici e gas di scarico dei veicoli in transito, potenzialmente pericolosi per la salute dei cittadini». E ancora. «Tanto comporta che -spiega Di Lieto – a differenza dei commercianti tradizionali, si sia, di fatto, venuta a creare una categoria di “privilegiati” che omette di pagare l’ occupazione di suolo pubblico e gode di spazi (gratuiti) dove esporre la merce lungo strade». Da qui, la diffida «a intervenire immediatamente per dare concreta applicazione all’ ordinanza e, soprattutto, ad adottare ogni e più opportuno provvedimento teso alla tutela della salute dei consumatori riservandosi in caso di mancato o negativo riscontro, decorsi 15 giorni dalla ricezione della presente, di adire le autorità giudiziarie competenti per ottenere la tutela della salute dei cittadini».
teresa aloi
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