Il «filtro» del collegio arbitrale
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fonte:
- Il Sole 24 Ore online
Non sarà un solo arbitro ma un collegio. Nominato da Palazzo Chigi. E non sarà la Consob, né tanto meno Banca d’Italia. Gli organi già esistenti di risoluzione stragiudiziale dei due istituti di vigilanza al massimo potranno fornire il loro supporto organizzativo al funzionamento del collegio arbitrale. È quanto emerge dalla lettura dell’emendamento al Ddl stabilità sulle banche. L’esclusione della Consob come possibile arbitro, peraltro, è stata espressamente confermata da fonti di Governo ancor prima che l’emendamento fosse depositato ufficialmente in Commissione Bilancio.
Ma il testo non ha comunque sciolto i dubbi né tanto meno chiarito le idee sull’arbitrato. Il Governo, di fatto, si concede una delega ampia sulla possibilità di nominare un collegio arbitrale scegliendo tra persone di «comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità». Con lo stesso decreto dovranno essere indicate le modalità di nomina e di funzionamento del collegio, su cui al momento manca però un qualsiasi rinvio al vincolo della rappresentatività.
Il rinvio poi alla possibilità di ricorrere ad organismi o camere arbitrali già esistenti per assicurare il supporto organizzativo sembrerebbe in realtà riaprire la porta sia alla Consob, con il suo nuovo Organismo di risoluzione stragiudiziale delle liti o con la sua camera di conciliazione, sia alla Banca d’Italia con l’Abf, ossia l’Arbitro bancario finanziario.
In questo ultimo caso, che non dispiacerebbe all’Unione nazionale consumatori, andrebbe però superato l’attuale limite di competenze, visto che l’arbitro bancario entra in gioco soprattutto per la valutazione dei contratti bancari. L’analisi del rispetto degli obblighi di informazione, diligenza e correttezza, posti dall’emendamento come vincolo per l’accesso alla prestazione del fondo di solidarietà, sono al contrario alla base dell’attività di analisi finanziaria della Consob.
Oltre alle specializzazioni di Consob e Bankitalia, il nostro ordinamento prevede altri organismi e camere arbitrali, ma con competenze più generaliste e molto meno specifiche, come ad esempio le camere arbitrali delle camere di commercio o quelle degli ordini forensi o ancora gli organismi di sovraindebitamento. Questi ultimi ben più lontani dalle analisi finanziarie dei risparmiatori.
Occorre ricordare , inoltre, che in fase di recepimento della direttiva Adr per i consumatori, lo stesso Governo l’estate appena trascorsa ha individuato nell’Organismo stagiudiziale delle controversie della Consob lo strumento chiamato a valutare i profili attinenti alla trasparenza nella condotta degli intermediari finanziari. Il rischio di discostarsi dal modello scelto lo scorso agosto potrebbe portare anche a possibili censure comunitarie che in realtà non sono arrivate quando l’attuazione della direttiva ha riconosciuto l’imparzialità e la terzietà dell’Organismo Consob.
Resta un dubbio su natura e compiti degli arbitri che non sembrano sposarsi del tutto con quelli propri degli organismi arbitrali di Consob e Bankitalia, i quali sono chiamati a pronunciarsi per la risoluzione della lite. L’obiettivo che l’emendamento del Governo vuole affidare al collegio arbitrale, invece, non è la soluzione del contenzioso ma quello di determinare il diritto all’accesso al Fondo di solidarietà e la quantificazione della prestazione riconosciuta al risparmiatore. Procedura però che ha incassato il secco no del Codacons che ieri ha già annunciato il ricorso al Tar sul futuro Dpcm.
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