18 Giugno 2015

Vendono i suoi beni, non sa perché

Vendono i suoi beni, non sa perché

GLI mettono in vendita alcuni beni im mobilia lui intestati, ma senza fornirgli alcuna spiegazione. Perché P. B., il malcapitato cittadino protagonista della paradossale vicenda che stiamo per raccontare, invano avrebbe chiesto ad Equitalia il rilascio o l’ esibizione di copia dei pertinenti titoli, nonché delle cartelle esattoriali e dei referti di notifica, realtivi alle iscrizioni a ruolo che avrebbe scoperto sussistere a suo carico solo nel momento in cui è stata chiesta la vendita degli immobili in questione. Tanto che, alla fine, lo stesso si è visto costretto a rivolgersi al Codacons, riuscendo finalmente a far valere i propri diritti in sede amministrativa. Un dettagliato ricorso proposto dall’ avvocato Francesco Di Lieto è stato, infatti, accolto dai giudici del Tar Calabria (presidente: Salvatore Schillaci; consigliere: Nicola Durante; referendario: Giuseppina Alessandra Sidoti), che non solo hanno condannato Equitalia Sud spa al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, per un totale di 500 euro, la hanno anche nominato un commissario ad acta, individuato nel direttore regionale dell’ Agenzia delle entrate (o suo delegato), “perché si sostituisca – si legge nella sentenza – alla parte soccombente, in caso di perdurante inottemperanza e su istanza di parte, determinandone sin da ora il compenso in complessivi euro 500,00, da porre a carico del soccombente”. Inutile la difesa portata avanti per conto di Equitalia dall’ avvocato Vincenzo Gallo. Quell’ accesso negato alla documentazione relativa ad iscrizioni a ruolo, richiesta dal ricorrente con istanza del 30/1/2015, non aveva proprio ragione di esistere. E i giudici spiegano perché, richiamando l’ art. 26, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in tema di riscossione delle imposte sul reddito, secondo cui: “il concessionario de ve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’ avvenuta notificazione o l’ avviso del ricevimento ed ha l’ obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’ amministrazione”. E, quindi, “ri tenuto che, in relazione alla cartella esattoriale ed alla notifica della stessa, la richiesta di accesso si pone come strumentale rispetto alla tutela dei diritti del contribuente in tutte le forme consentite dall’ ordinamento giuridico ritenute più rispondenti ed opportune, posto che, diversamente opinando, si finirebbe con l’ introdurre un’ ingiustifi cata limitazione all’ esercizio della difesa in giudizio del contribuente, che potrebbe essere inciso dall’ imposizione tributaria senza neppure conoscere il perché di quest’ ultima e della relativa quantificazione del debito tributario (cfr. Cons. Stato 21 ottobre 2008 n. 5144) e che, comunque, dovrebbe impegnarsi in una defatigante ricerca delle copie delle cartelle, rendendo estremamente difficoltosa la tutela giurisdizionale (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 8 agosto 2014 n.1358), e ritenuto che la consegna di copia degli atti ri chiesti va effettuata direttamente nei confronti della parte, non essendo sufficiente la loro (per altro parziale) allegazione agli atti del presente giudizio”, i giudici hanno ritenuto fondata l’ istan za di accesso che figura al cnetro del ricorso, che quindi è stato accolto, con tanto di ordine imposto alla società Equitalia di esibire copia dei documenti richiesti entro 30 giorni dalla comunicazione e/o notificazione della sentenza. E qualora la documentazione non fosse più esistente, dovrà essere cura del concessionario chiarire dove la stessa possa essere reperita, o in che occasione sia andata distrutta, mentre nella ipotesi che essa fosse stata già trasmessa ad altra amministrazione, dovrà provvedere a “girare” la richiesta di accesso all’ am ministrazione che la detiene. In caso contrario, ci penserà il commissario ad acta, già nominato dai giudici, a sostituirsi alla società di riscossione. Che, da oggi in poi, – c’ è da giurarci – si guarderà bene dal negare gli atti ai contribuenti che dovessero farne richiesta, rappresentando la sentenza emessa dai giudici del Tar un pericoloso precedente.
stefania papaleo

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