7 Agosto 2014

ACQUA NON POTABILE: ECCO IL TESTO DELL’ESPOSTO DEPOSITATO IN PROCURA DAL CODACONS

ACQUA NON POTABILE: ECCO IL TESTO DELL’ESPOSTO DEPOSITATO IN PROCURA DAL CODACONS

Il Codacons rende noto il testo dell’esposto inviato dall’associazione alla Procura della repubblica di Civitavecchia, inerente il caso della non potabilità delle acque.

“La scrivente Associazione
ritiene opportuno, necessario e doveroso portare all’attenzione della procura
adita, una questione assai grave, legata ad un ormai BEN NOTO
problema, ritornato nuovamente alla ribalta delle cronache, ossia è quello
legato alla qualità delle forniture delle acque italiane ed in particolare al
degrado della qualità delle acque nell’ambito di competenza territoriale della
intestata Procura.

– Infatti, in data 01/08/2014,
appare sito internet del Comune di Civitavecchia Ordinanza di non
potabilità
 […] 

Successivamente, in data
05/08/2014, vista l’enorme risonanza mediatica avuta sulla stampa e le proteste
dei commercianti e cittadini di Civitavecchia, il Comune ha pubblicato la
seguente precisazione:  Precisazioni
sull’uso dell’acqua

[…]

 

Tuttavia, a tali avvisi,
ripetiamo, esclusivamente sul sito internet del Comune di
Civitavecchia
, non sono seguiti i dovuti ed obbligati avvisi alla
popolazione, né è stata pubblicato il testo dell’ordinanza stessa. Infatti,
nessuna affissione nel Comune di Civitavecchia è stata posta in essere e,
quindi, è pressoché totale la mancanza di informazioni a cittadini ed esercenti
degli esercizi commerciali: la mancata pubblicazione rischia di rendere nulla la
stessa ordinanza del Comune.
Una situazione che, considerata la presenza di
batteri all’interno delle acque, appare gravissima e tale da mettere a
repentaglio la salute di cittadini e turisti. Ad oggi, infatti, bar, ristoranti
e locali pubblici di Civitavecchia continuano ad utilizzare e somministrare
acqua contaminata, mancando, appunto, una informazione capillare in grado di
spingere residenti ed esercizi commerciali ad adeguarsi all’ordinanza del
Comune. 

Da tale quadro emerge la
necessità dell’intervento dell’autorità procedente per fare immediatamente luce
e chiarezza sulla vicenda, poiché, accertati i fatti e le eventuali
responsabilità, si potrebbero configurare diverse fattispecie penalmente
rilevanti che andremmo ad individuare.

CONSIDERATO

Il Decreto legislativo
31/2001 recante
Attuazione della direttiva 98/83/CE
relativa alla qualità delle acque destinate al consumo
umano
”,
disciplina la
qualità delle acque potabili destinate al consumo umano garantendone la
salubrità e la pulizia; in particolare, l’art. 4 co. 2 sancisce che le acque
destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite e non devono contenere
microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali
da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana.

L’art. 32 della
Costituzione Italiana
, nel sancire la tutela della salute come ”diritto
fondamentale dell’individuo e interesse della collettività”, di fatto obbliga lo
Stato a promuovere ogni opportuna iniziativa e ad adottare precisi comportamenti
finalizzati alla migliore tutela possibile della salute in termini di generalità
e di globalità atteso che il mantenimento di uno stato di completo benessere
psico-fisico e sociale costituisce oltre che diritto fondamentale per l’uomo,
per i valori di cui lo stesso è portatore come persona, anche preminente
interesse della collettività per l’impegno ed il ruolo che l’uomo stesso è
chiamato ad assolvere nel sociale per lo sviluppo e la crescita della società
civile.

– Pertanto il diritto alla salute
è il primo diritto di un cittadino a vivere in un ambiente sano e ad avere la
certezza che in caso di bisogno troverà cure ed assistenza
adeguata.

Obiettivo fondamentale è
quello di tutelare la salute, che è un diritto irrinunciabile per tutti i
cittadini, colpendo coloro che cercano di speculare su prodotti essenziali e di
vitale importanza, quali sono i Vaccini.

La trasparenza non è mai
troppa soprattutto quando si tratta di salute e i consumatori hanno il diritto
ad avere IN TALE AMBITO una adeguata informazione.

– L’Organizzazione Mondiale della
Sanita (OMS) e stata fondata nel 1948 con l’obiettivo di promuovere il
raggiungimento per tutte le persone del più elevato livello di salute
possibile.

– Uno dei principali ruoli
dell’OMS e quello di stabilire norme internazionali per la protezione della
salute umana. A partire dal 1958, nell’ambito della sua attività sull’acqua
potabile e salute, l’Organizzazione ha pubblicato – ad intervalli di 10 anni –
diverse edizioni prima degli Standard internazionali per l’acqua potabile e,
successivamente, delle Linee Guida per la qualità dell’acqua potabile
(Guidelines for Drinking-water Quality, World Health Organization – WHO). Nel
1982 l’OMS ha spostato la sua attenzione dagli ‘standard internazionali’ alle
‘linee guida’, cambiando la metodologia e, di conseguenza, la terminologia
adottata.

Le Linee Guida rappresentano un
valido strumento, una base scientifica ed operativa, destinato a coloro che si
occupano di acqua, di salute, di politica, e a chiunque sia interessato a queste
tematiche.

I contenuti delle Linee Guida
sono relativi a:

– metodologia di gestione della
qualità dell’acqua destinata al consumo umano;

– applicazione in specifiche
circostanze (emergenze, acqua in bottiglia, viaggiatori, strutture sanitarie e
scuole, produzione di alimenti, acqua desalinizzata);

– aspetti microbiologici (con
indicazioni sulla gestione del rischio microbiologico e con informazioni
relative a molti patogeni di interesse sanitario);

– aspetti chimici (con
indicazioni sulla gestione del rischio chimico e con informazioni relative a più
di 100 sostanze chimiche di interesse sanitario);

– aspetti
radiologici;

– caratteri
organolettici.

Il presente lavoro ha lo scopo di
fornire delle indicazioni tratte dalle Linee Guida riguardo a:

– la gestione dell’acqua
destinata al consumo umano al fine di garantirne la

qualità più elevata
possibile;

– i parametri indicati nel
Decreto Legislativo del 2 febbraio 2001 n. 31 (“Attuazione della direttiva
98/83/CE relativa alla qualita delle acque estinate al consumo umano”), la
normativa italiana di riferimento attuale;

– la disinfezione dell’acqua
destinata al consumo umano.

Quanto evidenziato
nell’Ordinanza di non potabilità del 01/08/2014 del Vice Sindaco di
Civitavecchia
ovvero : Di utilizzare l’acqua solo per il
lavaggio personale con esclusione dell’igiene orale e utilizzo alimentare
(……)
stante la non conformità per il parametro microbiologico, per la
presenza di colonie di batteri Coliformi ed Escherichia Coli nei campioni
prelevati in data 18 luglio 2014, su invito della ASL RmF, in seguito ai
risultati consegnati dal laboratorio analisi cui l’Amministrazione ha affidato
il servizio,
sta comportando dei gravi pregiudizi sia per la salute di
tutti i cittadini del Comune di Civitavecchia, sia per l’ambiente risultando
numerosi studi medici e scientifici  hanno appurato la pericolosità e la
potenziale tossicità di quanto risultato presente nelle
acque.

Ma procediamo per
gradi.

In relazione ai BATTERI
COLIFORMI TOTALI

I batteri coliformi totali
comprendono organismi capaci di sopravvivere e crescere nell’acqua. Per questo,
possono essere usati come indicatori dell’efficacia del trattamento e per
valutare l’integrità dei sistemi di distribuzione e la potenziale presenza di
biofilm. Si trovano sia nell’acqua che nei liquami. Alcuni di questi batteri
vengono eliminati con le feci di animali e uomini, ma la maggior parte sono
capaci di moltiplicarsi nell’acqua e nel suolo. Possono anche sopravvivere
e moltiplicarsi nei sistemi di distribuzione dell’acqua, specialmente in
presenza di biofilm.

I test per rilevare la presenza
di coliformi sono relativamente semplici, rapidi ed economici; si basano sulla
coltura in terreni di crescita selettivi.

La loro presenza nell’acqua
destinata al consumo umano: Dovrebbero essere assenti subito dopo la
disinfezione: la loro presenza segnala un’inadeguatezza del trattamento. Nei
sistemi di distribuzione la presenza dei coliformi totali indica una possibile
ricrescita e la formazione di biofilm o la contaminazione attraverso l’ingresso
di materiale esterno

In relazione alla presenza
di E. Coli.

I colifagi, in particolare, sono
virus che infettano E. coli e specie correlate. I fagi condividono molte
proprieta con i virusumani: la composizione, la morfologia, la struttura e la
modalita di replicazione. In particolare, i colifagi hanno un comportamento
simile a quello dei virus enterici, intermini di sopravvivenza negli ambienti
acquatici e di riposta ai processi di trattamento dell’acqua e dei
reflui.

I colifagi rappresentano un
indicatore migliore rispetto a quelli più comunemente usati, come i batteri
fecali, per la presenza di virus nelle acque trattate. Dal momento che l’habitat
dei batteri ospiti e tipicamente il tratto gastrointestinale di uomini e altri
animali, i colifagi sono escreti con le feci. Il ritrovamento di colifagi
nell’acqua trattata permette di ipotizzare una possibile
contaminazione
con virus enterici negli approvvigionamenti idrici. E’ possibile in

questo modo valutare il rischio sanitario virologico.

La situazione sopra
descritta potrebbe celare a monte :

a) Omessa
adozione, da parte dello Stato e della Regione, Provincia e Comuni
coinvolti, di idonee misure atte a scongiurare il pericolo per la salute della
collettività;

b) l’omesso
intervento negli anni volto al risanamento delle acque e per garantire
l’approvvigionamento ;

c) il serio rischio
di una possibile contaminazione anche degli alimenti  che sono venuti e vengono
a contatto con acqua contaminata con evidenti conseguenze
epidemiologiche.

d) la gravissima
omissione delle istituzioni italiane, centrali e locali consistita nel
non aver dato un’adeguata campagna di informazione rivolta ai cittadini
coinvolti per spiegare le azioni e gli interventi previsti per far fronte
all’inquinamento delle acque;

e) La
violazione del principio di precauzione
ripetutamente connessa al
principio di informazione a favore della popolazione appare indice di negligenza
grave considerato che solo la conoscenza può consentire di adottare sistemi di
prevenzione.

Di rilevante
importanza, è poi quanto disposto dal d.lgs. 152/2006 (c.d. testo unico
ambientale) e dell’ultimo suo “correttivo” (d.lgs. 4/2008)
che prevede
all’art. 257 una fattispecie di omessa bonifica che non solo
sostituisce, con formula diversa, e per certi versi più limitativa, la
fattispecie dell’art. 51-bis d.lgs. 22/97, ma che ricomprende di sicuro, al suo
interno, parte della previgente fattispecie di cui all’art. 58 d.lgs. 152/99
(Danno ambientale, bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati)
.

–  Viene punito,
infatti, “chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque
superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni
soglia rischio (…) se non provvede alla bonifica in conformità al progetto
approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli art.
242 e seguenti”.

  – Il secondo comma
prevede, poi, che si applica una pena più grave “se l’inquinamento è provocato
da sostanze pericolose”.

 – Ora, l’unificazione delle
fattispecie, limitata all’omessa bonifica in caso di inquinamento e non anche,
come in passato, di pericolo di inquinamento, configura tuttavia
l’inquinamento
– similmente a quanto avveniva nell’art. 51-bis d.lgs. 22/97
come superamento di limiti (in questo caso superamento delle concentrazioni
soglia rischio) e non come effettivo danno alle risorse ambientali, diversamente
da quanto disponeva l’art. 58 d.lgs. 152/99

Ci troviamo sempre
di fronte ad un reato omissivo di pericolo presunto: non si punisce
l’inquinamento bensì l’omessa bonifica come viene chiaramente evidenziato anche
dalla sanzione prevista dall’art. 257 d.lgs. 2006/152 .

Pertanto, da tale quadro emerge
la necessità dell’intervento dell’autorità procedente per fare immediatamente
luce e chiarezza sulla vicenda, poiché accertati i fatti e le eventuali
responsabilità si potrebbero configurare, diverse fattispecie penalmente
rilevanti:

1)      Art. 438 c.p.:
Epidemia,

2)      Art. 439 c.p.:
avvelenamento di acque o di sostanze alimentari,

3)      Art. 440 cp:
adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari

4)      Art. 441 c.p.
adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della salute
pubblica.

5)       Art. 442 cp:
commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate –

6)      Art. 444 cp:
commercio di sostanze alimentari nocive –

7)     
Art. 328 c.p.: omissione di atti d’ufficio –

8)     
Art. 331 c.p: interruzione di un servizio pubblico o di pubblica utilità –

9)      Art. 323 c.p.: abuso d’ufficio –

10) 
Art. 452 c.p. delitti colposi contro la salute pubblica –

11) 
violazione dell’art. 257 del d.lgs. 152/2006 (c.d. testo unico
ambientale)

Alla
luce di quanto sopra,

SI CHIEDE

all’Ill.ma autorità adita, di
utilizzare ogni strumento investigativo consentito dalla legge e dal rito allo
scopo di predisporre tutti i controlli necessari ad accertare i fatti sopra
indicati e se essi possano integrare fattispecie penalmente rilevanti a mente
degli articoli 438, 439, 440, 441, 442, 452, 328, 331, 323 c.p. nonché
violazione dell’art. 257 del d.lgs. 152/2006 (c.d. testo unico ambientale) a
carico delle istituzioni nazionali e locali e di chi gestisce il servizio idrico
in quei territori
  nonché di soggetti, privati e/o istituzionali, addetti ad
attività di controllo e di sicurezza di cui dovesse accertarsi la responsabilità
e ogni altra fattispecie criminosa che venisse individuata dalla
S.V.”

 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this