BUONI POSTALI ATTENZIONE ALLA SERIE “O”
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fonte:
- La Città di Salerno
di Raffaella D’ Angelo* Molti risparmiatori titolari di buoni fruttiferi postali a termine, venuti a scadenza dopo trent’ anni al momento della riscossione hanno ricevuto una somma di gran lunga inferiore alla loro aspettativa. Il problema si è verificato, in particolar modo, con i Bpf appartenenti alla serie O emessi negli 1982-1983. La caratteristica di tali titoli al momento della loro emissione era rappresentata dalla maturazione del capitale investito, in percentuale di anno in anno secondo lo schema riportato nella tabella a tergo, assicurando, dopo venti anni, la maturazione di un discreto capitale suscettibile di ulteriore aumento con interessi maturati ogni due mesi se riscossi al trentesimo anno. L’ incentivo offerto da Poste Italiane, per indurre alla riscossione trentennale, in quel periodo ha indotto numerose famiglie a preferire tale forma di investimento che consentiva di garantire una discreta rendita anche ai propri eredi. Poste Italiane S.p.A., di fronte alle proteste dei risparmiatori delusi, cerca di giustificare l’ importo rimborsato, inferiore alle aspettative, richiamando la disciplina dettata dall’ art. 173 del D.P.R 29 marzo 1973 (prima sostituito dall’ art. 1, D.L. 30 settembre 1974, n. 460 e successivamente abrogato dall’ art. 7 D. Lgs 30/07/1999 n. 284) il quale permetteva, tramite l’ entrata in vigore dei decreti del Ministero del Tesoro, la variazione dei tassi di interesse sia a condizioni più vantaggiose ma anche più svantaggiose di quelle sottoscritte dal risparmiatore. In forza della sopra citata norma, in data 13 giugno 1986 il Ministero del Tesoro ha emanato il decreto, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 148 del 28 giugno 1986, con il quale si modificava unilateralmente gli interessi pattuiti in sede di sottoscrizione nel seguente modo “sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera Q, compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all’ estero, maturato alla data del 1 gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati con presente decreto, per i buoni della serie Q”. Pertanto gli interessi certificati sul retro dei Bpf, vengono adeguati ai livelli indicati da decreti ministeriali di emissione delle varie serie giustificando così l’ importo decurtato. Contrariamente a tali principi tuttavia è intervenuta una sentenza della Sentenza di Cassazione del 15 giugno 2007 n. 13979 che ha statuito che nella disciplina dei buoni postali fruttiferi, il rapporto tra Poste Italiane Spa e il sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta acquistati. Quindi il contrasto tra le condizioni indicate sul titolo e quelle stabilite dal Decreto Ministeriale che ne disponeva l’ emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime. Tale principio, sebbene riferito ad una particolare serie di Bpf, riteniamo che sia applicabile anche al caso che ci riguarda: i Bpf serie O. Il Codacons, pertanto, raccogliendo le istanze di numerosi risparmiatori ha iniziato numerose azioni affidando alla magistratura la soluzione del problema. In tali casi è opportuno effettuare una contestazione immediata già all’ atto della riscossione accettando la somma con riserva e successivamente rivolgersi alla nostra associazione. Risparmiatori non ingoiate il rospo! *Ufficio legale Codacons Campania.
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