19 Aprile 2014

Un abbaglio del Consiglio di Stato

Un abbaglio del Consiglio di Stato

di Maria e Leonardo LEO* Il Consiglio di Stato, sezione 4, con sentenza numero 1903/2014, si è espresso sull’ appello proposto dall’ Agenzia delle Entrate e dal Ministero delle Finanze contro un contribuente nonchè Codacons, sede di Lecce, Adusbef Puglia e Adoc provinciale di Lecce, per la riforma della sentenza emessa dal Tar Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione 1, numero 1621 dell’ 11/07/2013, statuendo il proprio difetto di giurisdizione e indicando come giudice competente la Commissione Tributaria. Il Tar aveva dato ragione al contribuente e all’ associazione dei consumatori annullando tutto il procedimento effettuato ai sensi dell’ art. 1, comma 335, legge 311/2004, che aveva condotto all’ aumento delle rendite catastali nella Città di Lecce. Ora il Consiglio di Stato si è dichiarato privo di giurisdizione, quindi non ha valutato il merito della questione perchè ha ritenuto che dovesse farlo esclusivamente il giudice tributario. Vi è da dire, sin da subito, che tale decisione è basata su un dato assolutamente errato: il Consiglio di Stato ha fondato il proprio convincimento sull’ articolo 74 della legge n. 342/2000, che nel testo richiama l’ articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 546/92 (legge sul processo tributario), non accorgendosi che, con delle modifiche intervenute medio tempore, il comma 3 dell’ articolo 2 è ora divenuto il comma 2. In effetti, l’ articolo 74 della legge 342/2000, dalla sua entrata in vigore (10 dicembre 2000), non ha mai subito modifiche e nel disciplinare l’ impugnazione degli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali fa riferimento all’ articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 546/92. Tale articolo 2, comma 3, nella formulazione in vigore dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2001, e quindi nella versione richiamata dall’ articolo 74, prevedeva: “Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’ intestazione, la delimitazione, la figura, l’ estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’ estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’ attribuzione della rendita catastale”. L’ articolo 2 citato è stato modificato dall’ articolo 12, comma 2, della legge n. 448 del 28/12/2001. A seguito di tali modifiche il contenuto del comma 3 è stato trasfuso nel comma 2. Di ciò non si è avveduto il Consiglio di Stato che ha inteso il richiamo dell’ art. 74 come effettuato all’ attuale comma 3 dell’ articolo 2 del decreto legislativo 546/92. Quindi, è all’ attuale comma 2 che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto fare riferimento interpretando correttamente il rimando operato dall’ art. 74 della legge 342/2000, e non all’ attuale comma 3. Infatti, il comma 3 dell’ articolo 2 del decreto legislativo, così come modificato dalla legge 448/2001, fa riferimento al potere del giudice di risolvere in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione. Tale disposizione nulla ha a che vedere con il richiamo che l’ articolo 74 opera. Ed è proprio su tale comma che il Consiglio di Stato, erroneamente, basa la propria decisione. Infatti, il Consiglio di Stato, deduce che, in virtù del rimando operato dall’ art. 74 legge 342/2000, all’ articolo 2, comma 3, decreto legislativo 546/92, il giudice tributario non solo sarebbe l’ unico giudice competente ma avrebbe, altresì, i poteri di decidere, in via principale, sugli atti presupposti, ossia quello generale di pianificazione in tema di attribuzione o modificazione delle rendite catastali per terreni e fabbricati. Pertanto, la competenza del giudice tributario a decidere sull’ atto presupposto derivererebbe, secondo il Consiglio di Stato, proprio dal rimando che l’ art. 74 della legge 342/2000 fa all’ art. 2, comma 3, del decreto legislativo 546/92. Il Consiglio di Stato, poi, sottolinea che tale diciplina supererebbe anche il meccanismo della sola disapplicazione degli atti presupposti da parte dei giudici tributari e condurrrebbe ad una cognizione piena di tale giudice anche dell’ atto a monte con consequenziale attribuzione del potere di annullamento, in un ottica di concentrazione e unità del processo del tutto condivisivile. Alla luce dell’ arcano svelato tutta la decisone presa dal Consiglio di Stato assume un senso. Peccato che tale interpretazione và a collidere con una lettura sistematica delle norme sul processo tributario che, in maniera molto chiara, stabiliscono la competenza del giudice tributario nonchè i relativi poteri. Ciò in riferimento, in particolare, agli articolo 2 e 19 del decreto legislativo . 546/92, che delimitano l’ oggetto della giurisdizione tributaria (nel quale non sono previsti nè i regolamenti nè gli atti amministrativi generali) e all’ articolo 7 del citato decreto legislativo che limita i poteri del giudice tributario, circa i regolamenti e gli atti amministrativi generali, alla disapplicazione qualora li ritenga illegittimi. Pertanto, per tutte le ragioni suesposte, non è condivisibile la sentenza del Consiglio di Stato giacchè avrebbe dovuto dichiarare la propria giurisdizione e decidere nel merito. In effetti, la soluzione prospettata dal medesimo Consiglio di riassumere il processo dinanzi alla Commissione tributaria, potrebbe portare questo giudice, sulla base di quanto detto, a dichiararsi privo di giurisdizione e a rimettere gli atti alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite al fine di stabilire l’ esatta giurisdizione. Altra soluzione giuridica prospettabile è l’ impugnazione della sentenza del Consiglio di Stato dinanzi alla Corte di Cassazione al fine di eccepirne l’ illegittimità e vedere affermata la giurisdizione del medesimo Consiglio, con rinvio ad altra sezione, per la decisione nel merito.
 
 

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