5 Dicembre 2013

Il Codacons e due comitati civici avevano avanzato il ricorso

Il Codacons e due comitati civici avevano avanzato il ricorso

in particolare, riporta che «le opere per la realizzazione degli impianti necessari alla gestione integrata dei rifiuti, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Le predette opere possono essere ubicate anche in zone classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici comunali, purché distino almeno tre chilometri dal perimetro del centro abitato». «Del resto – recita ancora la sentenza – l’ autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Oikos per l’ ampliamento della discarica di cui all’ odierno ricorso, si fonda non già sul Piano regionale rifiuti adottato in data 11 luglio 2012, quanto, piuttosto, su quello adottato con ordinanza commissariale n. 1166 del 18 dicembre 2002 che, in tema di distanze, non prevedeva specifici obblighi». In relazione al quadro progettuale e alla destinazione d’ uso dei terreni, sui quali insiste la discarica «occorre osservare come dalla documentazione depositata in atti emerge che l’ area oggetto dell’ ampliamento ricade nell’ ambito di un terreno destinato a “Discarica comunale Rsu” e che «le caratteristiche stratigrafiche, morfologiche, geologiche, geotecniche, idrogeologiche e macrosistemiche del territorio rendono l’ area ideale per le attività di smaltimento rifiuti». L’ avv. Mauro Di Pace, legale di Codacons e Comitati No Discarica, ha riferito che i ricorrenti stanno valutando la sentenza e decidendo sull’ eventuale appello.

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