LEGGE DI STABILITA’: LA CORTE COSTITUZIONALE GIA’ IN PASSATO HA ANNULLATO I PRELIEVI FORZOSI SU STIPENDI DEI DIPENDENTI PUBBLICI E PENSIONI
ANNULLATO I PRELIEVI FORZOSI SU STIPENDI DEI DIPENDENTI PUBBLICI E
PENSIONI
In merito ai provvedimenti contenuti nella legge di stabilità che vorrebbe mettere le mani negli stipendi dei dipendenti pubblici, il Codacons ricorda che già in passato la Corte Costituzionale ha annullato i prelievi forzosi da parte dello Stato sullo stipendio dei lavoratori e sulle pensioni.
Nella sentenza n. 116/2013 (Presidente GALLO – Redattore TESAURO) la Corte scrive infatti:
“In relazione agli interventi di stabilizzazione della finanza pubblica, nel cui contesto si colloca la disposizione in esame, questa Corte ha evidenziato la sostanziale coincidenza dei prelievi tributari posti in comparazione, ritenendo irragionevole il diverso trattamento fra dipendenti pubblici e contribuenti in generale (sentenza n. 223 del 2012). […] Al fine di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha imposto ai soli titolari di trattamenti pensionistici, per la medesima finalità, l’ulteriore speciale prelievo tributario oggetto di censura, attraverso una ingiustificata limitazione della platea dei soggetti passivi. […]
Va pertanto ribadito, anche questa volta, quanto già affermato nella citata sentenza n. 223 del 2012, e cioè che tale sostanziale identità di ratio dei differenti interventi “di solidarietà”, determina un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato alla categoria colpita, «foriero peraltro di un risultato di bilancio che avrebbe potuto essere ben diverso e più favorevole per lo Stato, laddove il
legislatore avesse rispettato i principi di eguaglianza dei cittadini e di solidarietà economica, anche modulando diversamente un “universale” intervento impositivo». […]
sicché il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con più evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro”.
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