17 Ottobre 2013

MPS: PROFUMO E VIOLA NEGLIGENTI MULTATI DALLA CONSOB. ORA DEVONO DIMETTERSI

MPS: PROFUMO E VIOLA NEGLIGENTI MULTATI DALLA CONSOB. ORA DEVONO DIMETTERSI

IN CASO DI RICORSO AL TAR IL CODACONS INTERVERRA’ A FAVORE DELLA CONSOB

 
Il 23 agosto scorso il CODACONS aveva rivelato l’esistenza di un esposto presentato della Consob a febbraio 2013 contro MPS per aver dato informazioni “non veritiere o quanto meno omissive” nel 2012 ovvero sotto la gestione Profumo/Viola.  MPS si era precipitata a smentire emettendo un comunicato e dichiarando che quanto asserito dal Codacons risultava “destituito da ogni più elementare fondamento” denunciando l’ “ingiustificata e continua aggressione” da parte del CODACONS – azionista della banca – e minacciando azioni legali da parte del Presidente Profumo e dell’AD Viola a tutela della banca e della “propria reputazione”.
A conferma dell’esattezza di quanto aveva affermato il CODACONS e smentendo pubblicamente MPS, la Consob ha reso noto ieri di aver comminato una sanzione pecuniaria ai vertici di MPS per “comportamento quantomeno gravemente negligente” proprio in relazione ai fatti denunciati nell’esposto.
E’ la seconda volta in due giorni che i vertici di MPS vengono pubblicamente sbugiardati. Infatti in un’inchiesta del Corriere della Sera  del 15 ottobre scorso è stato reso noto un documento interno di MPS che dimostrerebbe, contrariamente a quanto affermato dai vertici di MPS, l’esistenza del famoso documento “segreto” (mandate letter) tra MPS e Nomura era nota alla banca ben prima del 10 ottobre 2013 – circostanza per altro già ampiamente dimostrata nella sentenza del Tribunale del Riesame di Siena del luglio scorso.
IL CODACONS rivolge un appello al Presidente Profumo ed all’AD Viola di difendere ciò che resta della loro reputazione dimettendosi. Non è possibile affidare quattro miliardi di soldi pubblici (Monti Bond) e le sorti di 8.000 dipendenti di cui MPS ha appena annunciato l’esubero a un management che – per usare le parole della Consob – ha fornito informazioni “non veritiere o quanto meno omissive ” con una condotta di ostacolativa all’esercizio delle funzioni della vigilanza  “non circoscritta ad un singolo episodio, bensì continuativa, sistematica e reiterata”.

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