21 Novembre 2012

Pet-Tac a pagamento, sentenza definitiva, la Regione risarcirà i malati

Pet-Tac a pagamento, sentenza definitiva, la Regione risarcirà i malati

IL CASO Pet-Tac a pagamento, sentenza definitiva, la Regione risarcirà i malati La decisione è stata emessa dal giudice di pace Nel frattempo sono già avviati altri procedimenti simili LECCE – Diventa definitiva la sentenza con cui la Regione Puglia è stata condannata a risarcire cinque persone affette da patologie tumorali costrette a sostenere a loro spese, presso uno studio privato, l’ esame con la Pet-Tac (si tratta di uno strumento fondamentale nel trattamento e nella diagnosi dei tumori). La Regione, infatti, ha rinunciato all’ appello, dando così il via ai risarcimenti. La sentenza, per certi versi storica, è stata emessa dal giudice di pace di Lecce, Luigi Piro. I cinque (in realtà uno di loro è purtroppo deceduto a causa della malattia e pertanto sono gli eredi a comparire in giudizio), assistiti dall’ avvocato Massimo Todisco, dell’ ufficio legale del Codacons, avevano chiesto un risarcimento danni pari ad alcune migliaia di euro per aver subito una violazione del diritto alla salute. L’ intera provincia, infatti, non disponeva di una Pet-Tac pubblica o privata in convenzione. La stessa Regione nel 2006 aveva stabilito che vi fosse una Pet ogni 750mila abitanti. Un’ esigenza disattesa nella provincia di Lecce dove, secondo i dati del 2010, gli abitanti sono oltre 810mila. Nel frattempo altri procedimenti simili sono stati istruiti presso le cancellerie del giudice di pace . Il giudice Piro ha accolto la richiesta dei malati oncologici sostenendo che l’ assenza dello strumento di diagnostica in convenzione costituisce un fatto illecito, che lede il diritto alla salute dei soggetti che si trovano nella necessità di dovervi ricorrere. “Il bene alla salute – si legge nella sentenza -, protetto dall’ articolo 32 della Costituzione in maniera incondizionata e completa anche alla luce di ripetuti pronunciamenti sul punto, può consentire in linea generale la fruizione di servizi il cui costo, seppure anticipato non può non ricadere sull’ Ente, cui per legge, è demandato l’ obbligo di assicurare l’ assistenza sanitaria”. Da qui la condanna al risarcimento del danno che, nel caso specifico, coincide con la spesa da ognuno sostenuta per l’ esecuzione dell’ esame. Nell’ atto di citazione con cui era stato citato in giudizio l’ ente regionale, era stato evidenziato come si trattasse di malati tumorali in uno stadio avanzato, per cui non era possibile sottoporsi alle lunghe liste d’ attesa delle sedi dotate del prezioso strumento (Bari, Brindisi e San Giovanni Rotondo) o sottoporsi a lunghi e faticosi viaggi della speranza. L’ unica possibilità rimaneva quella di eseguire l’ esame a pagamento. La Regione, costituitasi con la propria avvocatura, si è difesa sostenendo che non vi erano fondi per dare avvio al servizio. Una tesi non condivisa dall’ avvocato Todisco, che ha evidenziato come per questo tipo d’ investimenti vi siano dei fondi dello Stato.

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