E il Codacons vara il decalogo delle Feste
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fonte:
- Il Centro
L’ AQUILA Per le associazioni dei consumatori il Natale sarà all’ insegna del risparmio. Colpa della crisi, dei rincari e delle imposte che intaccheranno le tredicesime. E tanti faranno i loro acquisti nei cosiddetti hard discount, i supermecati dell’ ipersconto, per preparare la cena natalizia o mettere sotto l’ albero qualche regalo. Ma bisogna fare attenzione a non incorrere in trappole e falsi affari. Il Codacons ha elaborato a tal proposito un decalogo del consumatore, un promemoria da rispettare nel caso si acquisti un bene danneggiato o scaduto. Ma cosa si deve fare per prevenire un acquisto sbagliato? Innanzitutto «acquistare prodotti di cui si conosceva i prezzi prima dell’ offerta», spiega l’ avvocato Vittorio Ruggieri, vice-coordinatore regionale del Codacons e responsabile provinciale del coordinamento di Chieti. “In generale si deve dubitare degli sconti troppo elevati”, aggiunge, “che possono essere scorte di magazzino, o rimanenze, o prodotti fallati». Più difficile, però, riconoscere le trappole alimentari. Per questo il coordinamento dei consumatori suggerisce di acquistare con molta attenzione nei discount. «Attraverso la lettura delle etichette si deve verificare la tracciabilità del prodotto alimentare», suggerisce Ruggieri, «verificandone la provenienza. In generale consigliamo di preferire prodotti locali e di stagione e di leggere l’ etichetta sulla confezione, tenendo sotto controllo le date di scadenza e la provenienza». Quanto agli acquisti generici, i punti principali del decalogo Codacons prevedono che per qualsiasi difetto al momento della consegna del bene il consumatore ha diritto alla riparazione o alla sostituzione, o alla riduzione del prezzo, o alla risoluzione del contratto. Il consumatore, inoltre, può richiedere una riduzione prezzo o la risoluzione del contratto se la riparazione o la sostituzione sono impossibili o onerosi. Tuttavia il consumatore decade dai propri diritti se non denuncia al venditorie il difetto di conformità entro due mesi dalla data in cui ha scoperto il vizio. Inoltre, a carico del venditore, si presume che i difetti che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna siano già presenti al momento dell’ acquisto. «Attenzione, poi, alle scadenze», conclude l’ avvocato, «perché l’ azione diretta e far valere i propri diritti sui difetti si prescrive entro 26 mesi dalla consegna del bene». Marianna Gianforte ©RIPRODUZIONE RISERVATA.
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