12 Ottobre 2012

L.STABILITA’: CODACONS, INCOSTITUZIONALE AUMENTO ORE DOCENTI

L.STABILITA’: CODACONS, INCOSTITUZIONALE AUMENTO ORE DOCENTI

(ANSA) – ROMA, 12 OTT – Un provvedimento che incrementa le ore di lavoro senza aumentare proporzionalmente la retribuzione dei lavoratori, è palesemente incostituzionale e, come tale, annullabile. Lo afferma il Codacons, commentando l’aumento delle ore lavorative (da 18 a 24 ore settimanali) per gli insegnanti italiani, previsto dalla Legge di Stabilità. “La novità voluta dal Ministro Profumo – spiega l’associazione – è in netta contrapposizione con l’art. 36 della Costituzione che afferma: ‘Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro’. Sulla base di tale principio, quindi, non è pensabile incrementare le ore di lavoro di una categoria mantenendo però bloccato il suo stipendio. Non solo. L’articolo della Costituzione in questione assume nel diritto vivente un valore di precettività e immediata applicabilità ai rapporti contrattuali, come fonte del diritto assoluto del lavoratore”. Il Codacons annuncia quindi fin da ora una battaglia legale per ottenere l’annullamento dell’incremento delle ore lavorative per gli insegnanti, “provvedimento che verrà impugnato nelle opportune sedi giudiziarie”. I docenti di tutta Italia – prosegue l’associazione – “possono unirsi e partecipare al ricorso collettivo in preparazione”. La legge di stabilità – secondo una bozza diffusa dai sindacati – prevede che “dal 10 settembre 2013 l’orario di servizio del personale docente della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, incluso quello di sostegno, è di 24 ore settimanali. Nelle sei ore eccedenti l’orario di cattedra il personale docente non di sostegno della scuola secondaria titolare su posto comune è utilizzato per la copertura di spezzoni orario disponibili nell’istituzione scolastica di titolarità e per l’attribuzione di supplenze temporanee per tutte le classi di concorso per cui abbia titolo nonché per posti di sostegno, purché in possesso del relativo diploma di specializzazione. Le 24 ore di servizio del personale docente di sostegno sono dedicate interamente ad attività di sostegno”. Si stabilisce anche che “il periodo di ferie retribuito del personale docente di tutti i gradi di istruzione è incrementato di 15 giorni su base annua. Il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche”.

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