13 Settembre 2012

Regione Lazio/ Codacons: Su fondi al Pdl bocciatura già nel 2009

Regione Lazio/ Codacons: Su fondi al Pdl bocciatura già nel 2009

Roma, 13 set. (TMNews) – La Regione Lazio, in queste ore nell’ occhio del ciclone per i fondi regionali assegnati al Pdl, ha già ricevuto in passato una sonora bocciatura dei giudici, nello specifico da Tar del Lazio e Corte Costituzionale. Lo ricorda il Codacons, che aveva presentato ricorso contro lo spreco di milioni di euro da parte dell’ amministrazione regionale, colpevole di aver stanziato nel 2007 fondi in favore di associazioni ed enti vari, senza seguire alcun criterio di trasparenza. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 137 del 2009, – sottolinea il Codacons – ha stabilito che “la norma-provvedimento impugnata deve ritenersi in contrasto con l’ art. 3 Cost., non avendo rispettato il principio di eguaglianza nel suo significato di parità di trattamento. Difatti, né dal testo della norma – che contiene, con il rinvio alla tabella, un mero elenco dettagliato di destinatari, di progetti finanziati e di importi ripartiti – né dai lavori preparatori della legge emerge la ratio giustificatrice del caso concreto, non risultando che il Consiglio regionale abbia osservato criteri, obiettivi e trasparenti, nella scelta dei beneficiari dei contributi o nella programmazione e pianificazione degli interventi di sostegno. In tal modo la norma denunciata si risolve in un percorso privilegiato per la distribuzione di contributi in danaro, con prevalenza degli interessi di taluni soggetti collettivi rispetto a quelli, parimenti meritevoli di tutela, di altri enti esclusi, e a scapito, quindi, dell’ interesse generale”. La Corte conclude quindi dichiarando l’ illegittimità costituzionale dell’ art. 17 e della tabella B della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2006, n. 28 (Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’ esercizio finanziario 2007). Il Tar Lazio, quindi, aveva accolto il ricorso del Codacons, rilevando che “il consapevole intendimento dei membri del consiglio regionale di poter elargire risorse pubbliche ad una platea di beneficiari scelta all’ infuori di ogni procedura rispettosa dei principi di trasparenza e correttezza rivenienti dalla legge n.241 del 1990, nonché la circostanza che tale modus procedendi sia stato recisamente cassato dal Giudice delle Leggi, non possono non ingenerare il dubbio di potenziali responsabilità erariali “.

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