4 Luglio 2012

COSTA CONCORDIA: IL CODACONS CHIEDE A COSTA CROCIERE DI SMENTIRE L’ESISTENZA DEGLI ARTT. 179 E 181 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

COSTA CONCORDIA: IL CODACONS CHIEDE A COSTA CROCIERE DI SMENTIRE L’ESISTENZA DEGLI ARTT. 179 E 181 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

IL CODICE OBBLIGA IL COMANDANTE DI UNA NAVE A COMUNICARE ALLE AUTORITA’
PORTUALI L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI SICUREZZA. IN CASO CONTRARIO LA
NAVE NON PUO’ NAVIGARE

Dopo le dichiarazioni rese ieri da Costa Crociere tese a smentire il malfunzionamento della scatola nera della Concordia, il Codacons si rivolge direttamente alla società chiedendo di prendere una posizione ufficiale in merito a quanto disposto dalle norme vigenti.
Ieri – spiega l’associazione – Costa Crociere ha affermato testualmente: “la scatola nera aveva segnalato solo un codice d’errore e non esiste nessuna norma o convenzione internazionale che prescriva che in una situazione del genere la nave non possa navigare”.
L’art. 179 del Codice della Navigazione – precisa il Codacons – dispone che il Comandante di una nave, prima della partenza dell’imbarcazione, debba far pervenire una “dichiarazione relativa all’adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, doganale e contrattuale da consegnarsi, o da trasmettersi con mezzi elettronici, alla predetta autorità marittima o consolare”.
L’art. 181 addirittura stabilisce: “Le spedizioni non possono essere rilasciate qualora risulti che l’armatore o il comandante della nave non ha adempiuto agli obblighi imposti dalle norme di polizia, da quelle per la sicurezza della navigazione, nonché agli obblighi relativi alle visite ed alle prescrizioni impartite dalle competenti autorità”.
Se la scatola nera di una nave risulta malfunzionante o segnala errori come nel caso della Concordia, di tale circostanza deve essere informata la Capitaneria di Porto di Civitavecchia prima della partenza dell’imbarcazione, perché così dispone la legge vigente.
A questo punto –afferma il Codacons – dal momento che Costa Crociere sostiene che non esiste alcuna norma che vieta la navigazione di una nave nelle condizioni in cui è partita da Civitavecchia la Concordia, chiediamo alla società di smentire ufficialmente l’esistenza degli art. 179 e 181 del Codice della navigazione.  

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