VACANZE: CODACONS, MINICLUB PERDE BIMBA DOVRA’ RISARCIRE GENITORI
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fonte:
- AGI
(AGI) – Roma, 11 mag. – Sentenza della Corte di Cassazione – segnala il Codacons – in tema di vacanze rovinate. Nel 2002 una famiglia di Milano va in vacanza in un villaggio turistico della Toscana e affida la figlia di 4 anni agli addetti del miniclub. Al loro rientro i genitori scoprono che la bimba non c’e’ piu’. Nessuno sa dove sia andata a finire. La ritrovano dopo tre quarti d’ora a un chilometro di distanza. Si era allontanata senza che nessuno si fosse accorto di nulla. Tornata a Milano la coppia avvia una battaglia legale con il tour operator. Ma la Corte di appello di Milano rigetta la domanda di risarcimento, sia perche’ i genitori non hanno trasmesso reclamo entro 10 giorni dal rientro dalle vacanze, sia perche’ non e’ applicabile la normativa sui pacchetti turistici, dato che, a loro dire, il miniclub, l’animazione, la spiaggia con gli ombrelloni, l’utilizzo di strutture sportive “rappresentano mere facilitazioni accessorie” all’alloggio e, quindi, mancano due dei tre requisiti richiesti dalla legge.
La Corte di Cassazione, invece, ribaltando le sentenze di primo e secondo grado, ha stabilito che i genitori della bimba hanno diritto al risarcimento del danno per la perdita, seppur momentanea, della loro bambina, in quanto “nell’ipotesi di acquisto, da un’agenzia, del pernottamento con mezza pensione in un villaggio turistico, scelto da un catalogo; villaggio presso il quale, previo acquisto di una tessera club, sono fruibili servizi turistici (quali spiaggia attrezzata, miniclub bambini, animazione, piscina, campi da tennis), sussistono tutte le condizioni richieste dalla legge (art. 2 del d.lgs n. 111 del 1995) per la configurabilita’ dell’acquisto di un pacchetto turistico”. Per la Cassazione, poi, il formale reclamo, in loco e al ritorno dalle vacanze, sono “previsioni a favore del consumatore, lontane dallo stabilire oneri e decadenze a carico dello stesso. Il reclamo in loco e’ volto a consentite di porre rimedio alle inadempienze; il reclamo con raccomandata e’ facoltativo: e’ volto alla denuncia degli inadempimenti al fine di favorire la soluzione della controversia in via stragiudiziale”.
Per la Cassazione “la significativita’ dei servizi non accessori e’ rapportata finalisticamente alla volonta’ del turista contraente” e non ha rilievo che tali servizi siano “interamente offerti e fruiti all’interno del villaggio” o che il pagamento della tessera club sia avvenuto presso il villaggio. “La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o il venditore dagli obblighi. Ne’ rileva, ai fini di considerarla esclusa dal prezzo forfettario, l’eventuale sottoscrizione della tessera club presso il villaggio, stante l’obbligatorieta’ della sua sottoscrizione… Ancora, non rileva l’importo del prezzo per tali servizi, atteso che il dover questi costituire parte significativa del pacchetto si collega alla causa concreta del contratto e alle finalita’ perseguite dal turista”. Per il presidente del Codacons, Marco Donzelli: “Si tratta di un duro colpo alla lobby dei tour operator. Dopo anni di sentenze contro i consumatori, che per provare i disagi di una vacanza rovinata dovevano fare tripli salti mortali, a partire dalla lettera, in realta’ non obbligatoria, da inviare entro 10 giorni dal rientro dalle ferie, finalmente una sentenza che riconosce i loro diritti. Ora saranno i tour operator a dover provare di aver fatto tutto il possibile per il turista”.
Con questa sentenza, infatti, anche i servizi che prima erano considerati accessori all’alloggio, dalla piscina al campo da tennis, dalla spiaggia con gli ombrelloni all’animazione, entrano a pieno diritto nella definizione di pacchetto turistico di cui art. 2 del d.lgs n. 111 del 1995 (oggi art. 84 del Codice del turismo, ossia d.lgs n. 79/2011) e, quindi, anche in assenza del trasporto, possono essere fonte di risarcimento, costituendo una parte significativa della vacanza. (AGI) Cav
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