PROTESI PIP: ECCO LE PARTI DELL’ORDINANZA DEL MINISTERO IMPUGNATE DAL CODACONS
PROTESI PIP: ECCO LE PARTI DELL’ORDINANZA DEL MINISTERO IMPUGNATE DAL CODACONS
REALIZZAVANO UNA INGIUSTIFICATA DISCRIMINAZIONE A DANNO DELLE DONNE
Il Codacons rende note le parti dell’ordinanza del Ministero della Salute impugnate dall’associazione e oggetto di ricorso al Tar del Lazio, che oggi si è espresso ordinando al dicastero di rivedere i limiti fissati nel documento in questione.
“Allo stato attuale – scriveva il Codacons nel ricorso al Tar – per come emerge dalla lettura dell’accordo della Conferenza Stato Regioni del 9 febbraio 2012 e della successiva ordinanza del Ministero della Salute del 5 marzo 2012, l’intervento dello Stato a sostegno delle donne che hanno avuto la sventura di introdurre nel proprio organismo una protesi con silicone non testato per uso umano, non sarà generalizzato, ma così limitato:
– Alle persone cui siano state diagnosticate contrattura capsulare, sospetto di rottura, rottura intra ed extracapsulare, essudazione, infiammazione periprotesica va proposto l’espianto delle protesi;
– in assenza di segni clinici diagnostici, qualora la persona portatrice presenti una persistente preoccupazione relativa alla rottura delle protesi o alle conseguenze della rottura della stessa ed il medico ritenga la preoccupazione ragionevole, anche in considerazione del tempo trascorso dall’impianto, il medico può proporre l’espianto, ove reputi che gli effetti del medesimo possano essere significativi per il benessere psichico della persona.
– in assenza di segni clinici e diagnostici, qualora la persona portatrice di protesi manifesti preoccupazioni sproporzionate o convinzioni persistenti ritenute dal medico non ragionevoli e non risolvibili con l’espianto, è opportuno che alla persona sia garantito un adeguato supporto psicologico”.
Per l’associazione l’applicazione delle linee guida – così come approvate nel documento del 9 febbraio 2012 – comportava da una parte immotivate disparità di trattamento e, dall’altra, difficoltà enormi di interpretazione e di applicazione. Senza contare che le decisioni assunte apparivano illegittime, perché contrarie al principio di precauzione e perché viziate da eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà. Solo il medico, infatti, in assenza di segni clinici diagnostici poteva proporre l’espianto delle protesi, qualora ritenesse “ragionevoli” le preoccupazioni delle pazienti. In caso di preoccupazioni “non ragionevoli”, avrebbe dovuto garantire adeguato supporto psicologico.
Tutte le pazienti che hanno subito impianti al seno con protesi Pip, possono ancora aderire all’azione risarcitoria del Codacons seguendo le istruzioni riportate sul sito www.codacons.it
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