24 Aprile 2012

FISCO, IL CODACONS DENUNCIA: IMU BIS ILLEGITTIMA, SI PREVEDONO MIGLIAIA DI RICORSI AL TAR CONTRO I COMUNI IN TUTTO IL PAESE

FISCO, IL CODACONS DENUNCIA: IMU BIS ILLEGITTIMA, SI PREVEDONO MIGLIAIA DI RICORSI AL TAR CONTRO I COMUNI IN TUTTO IL PAESE

GLI 8.000 COMUNI D’ITALIA POTRANNO APPLICARLA SOLO RISPETTANDO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA DEL 2007

LA TASSA NON PUO’ ESSERE RICHIESTA PER SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE
MA SOLO PER PRECISE OPERE PUBBLICHE CHE DEVONO ESSERE REALIZZATE ENTRO 2
ANNI, PENA LA RESTITUZIONE DEI SOLDI AI CONTRIBUENTI

E CHI HA UN REDDITO INFERIORE AI 31.000 EURO L’ANNO O VIVE IN CONDIZIONI
DISAGIATE NON DOVRA’ PAGARLA. IL CAF DEL CODACONS SARA’ A DISPOSIZIONE
DI TUTTI I CITTADINI PER VERIFICARE LA LEGITTIMITA’ DEI REGOLAMENTI
COMUNALI SULL’IMU BIS

La “tassa di scopo”, meglio nota in queste ore come “Imu Bis”, sarà illegittima se applicata al di fuori dei limiti stabiliti dalla legge e, in quanto tale, impugnabile dinanzi al Tar. Lo afferma il Codacons, che prevede migliaia di ricorsi dei contribuenti alla giustizia amministrativa qualora il Governo dovesse estendere l’imposta sugli immobili e i Comuni dovessero applicarla illegittimamente.
La legge Finanziaria del 2007 agli artt. 146 e 149 stabilisce chiaramente come tale tassa di scopo possa essere destinata solo ed esclusivamente al finanziamento di precise opere pubbliche, per le quali devono essere individuati l’ammontare della spesa da finanziare e l’aliquota di imposta. Non solo. L’imposta non può essere richiesta per spese ordinarie e straordinarie, e deve essere istituita solo per opere che rientrino nella lista indicata nella legge Finanziaria in questione (opere per il trasporto pubblico urbano, opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi, opere di realizzazione di parcheggi pubblici, opere di conservazione dei beni artistici e architettonici, ecc.).
Ma c’è di più. Se entro due anni dal versamento della tassa le opere non saranno iniziate, i soldi percepiti dovranno essere restituiti agli utenti, sulla base dell’art. 151 che recita testualmente: “Nel caso di mancato inizio dell’opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i comuni sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due anni successivi”.
Inoltre, sono esentati dal pagamento della tassa di scopo i contribuenti con reddito inferiore ai 31.000 euro annui e chi vive in condizioni disagiate.
“Sulla base di tali disposizioni diffidiamo i sindaci degli 8mila comuni italiani a non applicare la tassa di scopo al di fuori dei limiti previsti dalle legge – afferma il Presidente Carlo Rienzi – Le amministrazioni comunali, se vogliono ricorrere all’Imu bis, dovranno dimostrare che le opere da finanziare sono state già deliberate e appaltate, e che le stesse non siano già finanziate con un capitolo di bilancio diverso anche risalente ad anni precedenti. In caso contrario l’imposta sarà illegittima, e noi assisteremo gli utenti presentando migliaia di ricorsi al Tar, denunciando al contempo i sindaci alla magistratura per il reato di abuso di atti d’ufficio”.
Il Caf del Codacons sarà a disposizione degli utenti per verificare la legittimità dei regolamenti comunali relativi all’Imu bis.

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