Balzello Tarsu anche sui garage
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fonte:
- La Sicilia.it
Una cartella per il pagamento della Tarsu inviata dalla Serit Sicilia Antonio Fiasconaro Da alcuni giorni i palermitani stanno ricevendo le nuove cartelle della Serit per il pagamento della tassa sui rifiuti, la cosiddetta Tarsu, relativa all’ anno 2011. E parecchi cittadini si sono trovati a dover osservare come ancora il dovuto sui garage viene applicato malgrado ci sia una sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia che ha stabilito che la tassa sui rifiuti non è dovuta per questi immobili. Non sono mancate né le proteste dei proprietari che, molti dei quali certamente faranno ricorso, né le decine di telefonate che abbiamo ricevuto negli ultimi due giorni in redazione da parte di palermitani che contestano il «balzello» – in tempo di crisi – anche per una tassa non dovuta così come disposta dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia. La domanda, comunque sorge spontanea. Come mai l’ amministrazione comunale, pur in presenza di una sentenza ha deciso di applicare la Tarsu anche sui garage? Una svista? Oppure, si è deciso di dribblare la stessa Commissione Tributaria, pensando che la sentenza, pur emessa dalla sezione di Catania, dopo un esposto presentato dal Codacons Sicilia, non va applicata e quindi è importante fare ugualmente cassa? Ma una sentenza non fa giurisprudenza? Oppure ci sono amministrazioni che si alzano al mattino e decidono di applicare norme a loro piacimento senza tenere conto delle sentenze? Un quesito a cui dovrà rispondere anche lo stesso commissario straordinario del Comune, prefetto Luisa Latella, così come hanno chiesto i nostri cittadini-lettori dopo averci telefonato. A noi cronisti spetta il compito di raccontare i fatti, quindi, di seguito riportiamo quando disposto dalla Commissione Tributaria regionale della Sicilia nella sentenza 483/34/2011 del 12 dicembre 2011 a firma del presidente Vincenzo Santo, del relatore Angelo Boccadifuoco e del giudice Carmelo Failla. Infatti viene sottolineano come, secondo la comune esperienza, il garage di uso privato è luogo adibito al ricovero di uno o più veicoli e quand’ anche la persona vi si trattenga per tempi non brevi, non è plausibile ipotizzare che ne derivino rifiuti. Inoltre il contribuente stesso non ha l’ onere della prova di dimostrare che il garage non produce rifiuti, ma il fatto stesso che il comune classifichi quel determinato immobile come garage, lo esonera da qualsiasi richiesta di fornire la dimostrazione che non si tratta di un locale idoneo a produrre rifiuti. I giudici hanno così sancito che i locali adibiti a garage non sono assoggettabili alla tassa sui rifiuti solidi urbani, restando in questi locali del tutto sporadica e di mero passaggio la presenza dell’ uomo quale fattore di produzione di rifiuti urbani. La decisione dà ragione ai cittadini che avevano fatto ricorso, assistiti dal Codacons Sicilia, con l’ avvocato Floriana Pisani. Adesso è prevedibile che molte amministrazioni di tutta la Sicilia presentino a loro volta ricorso, ma nel frattempo i cittadini che volessero opporsi ai versamenti, così come è stato preventivato dallo stesso Codacons, possono chiedere al Comune di appartenenza la sospensione in autotutela dei pagamenti, richiamandosi alla sentenza. La norma infatti non si applica automaticamente, ma ha valore per ogni singolo ricorso presentato.
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