LA RESPONSABILITA’ CIVILE AUTOVEICOLI
“Gli immigrati. Tra problematicità, sistemi di tutela e sistemi di sostegno” è un progetto finanziato dal Forum ANIA – Consumatori con l’intento di attivare un percorso di informazione, assistenza e supporto finalizzato all’esplorazione del “viaggio” intrapreso nel nostro paese e nel nostro ordinamento dal soggetto immigrato.
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La R. C. Auto è un complesso di norme e procedure, legate all’esistenza di una polizza
assicurativa obbligatoria per i veicoli a motore in circolazione nel territorio
italiano, pensata al fine di risarcire eventuali danni cagionati a terzi. La
legge n. 990 del 24 dicembre 1969 all’art. 1 dispone che:“i veicoli a motore
senza giuda di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi non possono essere
posti in circolazione su strada di uso pubblico o su aree a queste equiparate
se non siano coperti secondo le disposizioni della presente legge,
dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’art.
2054 del c.c.”.
La copertura assicurativa R. C. Auto costituisce un onere
da assolvere a fronte di ciascun veicolo che circoli su strade di uso pubblico
o su aree a queste equiparate. Non provvedere alla copertura assicurativa R. C.
Auto significa infrangere la legge ed incorrere nelle sanzioni previste
dall’art. 193 del Codice della Strada. Tale articolo sancisce l‘obbligatorietà
dell’assicurazione di responsabilità civile e prevede che: “chiunque circoli
senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. L’organo accertatore della
trasgressione ordina che la circolazione su strada del veicolo venga fatta
immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato,
trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individua
toto in via ordinaria dell’organo accertatore o, in caso di particolari
condizione, concordato con il trasgressore”.
Affinché non vi siano impedimenti il legislatore ha imposto
alle compagnie assicurative che esercitano nel settore della responsabilità
civile auto, il cosiddetto obbligo a contrarre. L’Assicuratore è quindi
soggetto a tutta una serie di obblighi “a non fare”, tra i quali quello di
subordinare la stipula di una polizza R. C. Auto all’inserimento di garanzie
aggiuntive come la copertura per il rischio di incendio e furto del veicolo
oppure la sottoscrizione parallela di altre polizze come quella infortuni. Tra
questi divieti rientra quello dell’esclusione dell’obbligo a contrarre cioè il
divieto di applicare, per determinate tipologie di assicurati o per alcune
realtà territoriali, tariffe eccessive al fine di porre l’offerta fuori mercato
ed evitare così di fornire coperture. Nel caso in cui una compagnia di
assicurazione dovesse rifiutare di assicurare un veicolo alle condizioni di
polizza da lei stessa previste per il caso specifico oppure di eludere
l’obbligo, l’accaduto deve essere segnalato a:
ISVAP – istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni
Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma
Il contratto
La polizza R.C. Auto può essere stipulata con qualunque
compagnia di assicurazione, italiana o straniera, autorizzata ad operare nel
nostro Paese da parte dell’ISVAP, ha una durata annuale e decorre dalla
mezzanotte del giorno in cui viene versato il premio convenuto.
La polizza assicurativa R. C. Auto copre il rischio derivante
dai danni provocati a persone o a cose a seguito di un incidente collegato alla
circolazione di un veicolo ed è concepita a tutela del diritto dei danneggiati
al fine di permettere un equo risarcimento e la salvaguardia del patrimonio
personale di chi ne sia responsabile.
Sarà quindi l’impresa presso cui è stato stipulato il contratto a
risarcire direttamente il danneggiato sostituendosi al proprio assicurato, sia
questo proprietario del veicolo o conducente responsabile. L’istituto
dell’indennizzo diretto, in determinati casi, si affianca sostituendo tale
azione. Alla sottoscrizione di una polizza R. C. Auto, devono essere
consegnati, unitamente al documento contrattuale ed alle condizioni generali di
assicurazione:
·
Il contrassegno
·
Il certificato di assicurazione
Questi attestati provano che il veicolo è effettivamente
assicurato. Il contrassegno deve essere esposto in modo visibile sul parabrezza
dell’auto per moto e ciclomotori è d’obbligo la presentazione alla richiesta.
Il certificato va invece conservato fra i documenti del veicolo e deve poter
essere esibito su richiesta dell’autorità richiedente.
Clausole di esclusione e di rivalsa
L’assicurazione R. C. Auto risarcisce i danni subiti dalle
persone o dalle cose a seguito di un incidente stradale e può interessare anche
le persone trasportate sul veicolo, autovettura o motociclo.
La polizza è regolata dalle condizioni generali di
assicurazione i cui articoli stabiliscono i termini del rapporto contrattuale
tra impresa ed assicurato ed i limiti della prestazione in corrispondenza del
premio versato. Queste condizioni sono state negli anni oggetto di studio e di
confronto tra ANIA e le Associazioni dei Consumatori nella condivisa finalità
di rimuovere quelle penalizzanti per l’assicurato ovvero quelle che comportino
nei suoi confronti un significativo squilibrio di obblighi e doveri (art. 1469
– bis del c.c.).
Le imprese possono prevedere limitazioni di garanzia,
legalmente lecite, per alcune specifiche condizioni contrattuali le quali
possono dare luogo ad azioni di rivalsa nei confronti dell’assicurato, dopo che
queste abbiano provveduto a risarcire il terzo danneggiato. Tali clausole
devono essere, esplicitamente poste in evidenza in una nota informativa che
deve venire consegnata al momento del preventivo che a quello della
sottoscrizione del contratto. Le imprese, inoltre, possono prevedere la
possibilità di rinuncia o limitazione della loro facoltà di esclusione e
rivalsa, l’assicurato ha la facoltà di poterne usufruire tramite il versamento
di un sovrappremio.
Poiché ogni impresa può prevedere proprie specifiche
clausole di esclusione è fondamentale una attenta lettura del contratto. Nel
caso in cui si abbiano dubbi o difficoltà nella loro interpretazione è
consigliabile ricondurre alla consulenza di un Agente Assicurativo riconosciuto
dall’ISVAP.
Le condizioni generalmente escluse delle coperture
assicurative, soggette cioè ad un’azione di rivalsa sono:
·
Guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanza stupefacenti
·
Guida di un veicolo senza possedere la regolare abilitazione
·
Guida del veicolo da parte di persone di età inferiori a quella contrattualmente
stabilita
·
Tutte le limitazioni, contrattualmente accettate che hanno comportato una riduzione
del premio di polizza
Da ricordare, inoltre, che le dichiarazioni false o reticenti rientrano nei disposti degli artt. 1892; 1893 c.c. e sono sempre a
rischio di rivalsa, motivo per cui è bene non incorrere in incertezze.
Condizioni di rinnovo e disdetta del contratto
La polizza di assicurazione ha una durata annuale e decorre
dalla mezzanotte del giorno in cui viene versato il premio convenuto. Esistono
poi particolari polizze che prevedono il tacito rinnovo ed in questo caso la
compagnia di assicurazione ad ogni scadenza contrattuale, ha l’obbligo di
comunicare all’assicurato l’ammontare del premio da versare.
Secondo quanto è previsto dalle condizioni di polizza la
comunicazione può avvenire in due modi:
· nelle polizze in cui l’obbligo della comunicazione della variazione del premio è
prevista presso il domicilio dell’assicurato, la compagnia dovrà inviare una
comunicazione scritta recante l’indicazione del nuovo premio entro il termine
previsto, di norma 30 giorni prima della scadenza. Se la comunicazione non
avviene o avviene in ritardo, l’assicurato ha diritto al rinnovo del contratto
alle condizioni tariffarie usufruite,
· nelle polizze in cui la comunicazione è convenuta tramite la pubblicazione presso
l’agenzia in cui è stato stipulato il contratto, risulta dovere dell’assicurato
recarsi presso questa al fine di prendere atto della modifica. Se il contraente
rifiuta la variazione, deve inviare una comunicazione scritta (lettera
raccomandata A/R o per fax) entro i 30 giorni precedenti la scadenza del
contratto. Se invece l’accetta, alla scadenza, verserà il premio aggiornato
secondo le modalità previste dalla polizza e la compagnia rilascerà la
quietanza che attesta il versamento, il nuovo contrassegno, il nuovo
certificato di assicurazione e la carta verde.
La legge prevede, a maggior tutela dell’assicurato, che,
nel caso l’impresa richieda incrementi tariffari superiori al tasso di
inflazione programmato il contratto è soggetto a disdetta sino al momento della
sua scadenza, tramite l’invio di una lettera raccomandata A/R o tramite fax.
Alla scadenza contrattuale l’assicurato può decidere di rinnovare la polizza oppure stipulare altra con
diverso assicuratore. Se il contratto stipulato è senza tacito rinnovo si
estingue automaticamente alla sua naturale scadenza, l’assicurato è così libero
di sottoscrivere un altro con diversa compagnia. Se il contratto contiene la
clausola di tacito rinnovo, l’assicurato ha l’obbligo di inviare la disdetta
alla compagnia almeno 15 giorni prima della scadenza, a mezzo di lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite fax. Qualora il nuovo premio di
polizza, di cui si deve venire posti a conoscenza almeno 30 giorni prima della
scadenza contrattuale, abbia subito un incremento superiore all’inflazione
programmata è consentito inoltrare la disdetta anche all’ultimo giorno di
validità. In entrambi i casi è previsto da parte dell’assicuratore uscente il
rilascio del proprio attestato di rischio.
L’attestato di rischio
Risulta obbligo dell’impresa assicurativa, presso cui il
contratto è stato stipulato, rilasciare allo scadenza dell’annualità un
certificato denominato attestato di rischio. Questo documento riporta il numero
dei sinistri per i quali il proprietario del veicolo è stato riconosciuto
responsabile nel corso degli ultimi 5 anni, indica la classe di provenienza,
quella di assegnazione e quella universale, CU, che, attraverso un dispositivo
conversione, consente alla classe ricoperta presso una compagnia di
riposizionarsi nel medesimo valore assoluto presso altri assicuratori. Quando
si cambia compagnia si ha diritto di essere inseriti nella classe di
assegnazione CU riportata sull’attestato. L’attestato di rischio deve essere
recapitato al contraente di polizza almeno 30 giorni prima della scadenza del
contratto.
La carta verde
La carta verde è il certificato internazionale di
assicurazione che consente ad un veicolo di entrare e circolare in un Paese
estero in regola con l’obbligo della RC Auto obbligatoria nel paese visitato.
Nei Paesi dell’Unione Europea e per gli Stati aderenti alla convenzione internazionale
della Carta verde la copertura assicurativa nazionale è ritenuta valida ed i
veicoli possono circolare liberamente, i nominativi di questi paesi possono
essere richiesti in Agenzia.
Profili tariffari
I contratti assicurativi possono svilupparsi su diversi
profili tariffari. Sostanzialmente si dividono tra polizze bonus/malus, polizze
con franchigia e bonus/malus con
franchigia. Nel dettaglio abbiamo:
· la polizza bonus/malus prevede alla scadenza annuale una variazione, in crescita o
diminuzione, del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri
· la polizza con franchigia prevede, nel caso di responsabilità dell’assicurato nel
danno, il versamento da parte di questo di una somma (franchigia) a
“partecipazione” di quanto pagato dalla Compagnia al danneggiato.
· l’ammontare della franchigia è specificata nel contratto
· polizza bonus/malus con franchigia si caratterizza dall’evoluzione della classe di
merito abbinata all’applicazione di una franchigia per sinistro.
La legge impone alle compagnie di assicurazione di rendere
trasparenti le condizioni di polizza mediante una corretta e costante
informazione per consentire ai consumatori di mettere a confronto le diverse
condizioni ed i molteplici costi delle polizze RC Auto. Questa trasparenza deve
essere osservata dalla compagnie sia presso le loro agenzie che sui siti
internet. L’assicurato ha diritto di ottenere un preventivo personalizzato
gratuito e vincolante per la compagnia per 60 giorni dall’emissione, di
prendere visione della documentazione necessaria per effettuare una valutazione
complessiva e confrontarla con quella delle altre assicurazioni presenti sul
mercato. Il preventivo deve indicare chiaramente le condizioni contrattuali,
l’ammontare esatto del premio da pagare e deve essere accompagnato da una nota
informativa contenente una serie di indicazioni essenziali (es. le clausole di
esclusione e rivalsa, come presentare un reclamo ect). Le compagnie di
assicurazione non possono rifiutare di stipulare polizze alle condizioni
previste dai loro preventivi. Presso il
sito internet dell’ISVAP (www.isvap.it) è consentito consultare l’elenco delle
compagnie che operano sul territorio nazionale.
La liquidazione del danno
Il risarcimento diretto è la procedura di rimborso
assicurativo che dal 1 febbraio 2007
in caso di incidente stradale tra due veicoli consente
al danneggiato non responsabile di essere risarcito direttamente dal proprio
assicuratore per le lesioni non gravi alla persona, danni subito dal veicolo ed
alle cose trasportate di sua proprietà. Si applica esclusivamente tra due
veicoli a motore entrambi identificati, regolarmente assicurati ed
immatricolati in Italia. Se uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore
deve essere targato secondo il nuovo regime di targatura entrato in vigore il
14 luglio 2006. Se oltre al veicolo, alle cose trasportate, si riscontrano
lesioni alla persona queste devono comportare un’invalidità permanente non
superiore al 9%.
La richiesta di risarcimento, preferibilmente utilizzando
il c.d. modulo blu (modulo di contestazione amichevole) dovrà essere consegnata
al proprio assicuratore, a mano oppure inviata mediante lettera raccomandata a.
r. o a mezzo telegramma, telex o posta elettronica. L’assicuratore ha l’obbligo
di formulare una offerta di risarcimento entro 60 giorni dalla ricezione della
richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per danni alla
persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se la denuncia è stata
presentata attraverso la sottoscrizione congiunta del modulo di costatazione
amichevole.
Non è possibile avvalersi dell’indennizzo diretto, rendendo
così d’obbligo il ricorso all’azione diretta verso la compagnia assicuratrice
del responsabile del danno, nelle seguenti circostanze:
· incidente accaduto all’estero o fra un veicolo italiano e uno straniero;
· incidente che coinvolge più veicoli;
· incidente in cui è coinvolto un ciclomotore non munito della nuova targa
· incidente con un veicolo non assicurato o non identificato
· incidente che ha provocato danni gravi alla persona del conducente (oltre il 9% di
invalidità)
L’azione ordinaria prevede l’inoltro della richiesta di
risarcimento all’assicuratore della parte responsabile del danno. La
compilazione e la firma congiunta sul modello CAI – contestazione amichevole di
sinistro delle parti coinvolte, rappresenta il metodo più conveniente per
individuare le responsabilità del caso ed evitare possibili litigiosità. Il
modello costituisce, inoltre, uno strumento utile per la raccolta semplificata
dei dati relativi dell’incidente e consente alla Compagnia di risarcire i danni
in tempi contenuti.
Tuttavia, le parti, possono non convenire sulle dinamiche e
sull’assunzione di responsabilità dell’incidente. In tale eventualità si deve
procedere in tal senso:
· Accertare e prendere nota di tutti i dati relativi all’incidente
· Richiedere l’intervento delle Forze Dell’Ordine per la verbalizzazione del fatto.
· Ricercare la presenza di possibili testimoni richiedendone generalità ed indirizzo.
· Produrre un’esposizione accurata dell’incidente ed inviare la denuncia tramite lettera raccomandata a.r.,
all’Assicuratore dell’ automobilista ritenuto responsabile dell’incidente.
Per i danni al veicolo e alle cose è essenziale che la
lettera contenga una dettagliata ricostruzione dell’accaduto. Per i danni alle
persone è d’obbligo l’invio dei certificati medici riportanti la prognosi e
quelli che ne comprovino l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti
e, nel caso di decesso, il certificato di morte. Qualora tali certificazioni
non siano immediatamente disponibili,è possibile inviarle in un secondo
momento.
Il diritto ad esigere i danni relativi ad un incidente
stradale si prescrive trascorsi due anni. Al pervenire della richiesta di
risarcimento,l’assicuratore ha i seguenti obblighi:
· Comunicare al danneggiato il numero del sinistro, la persona o l’ufficio
incaricato a trattare il risarcimento con il relativo recapito,il numero
telefonico e la reperibilità.
· Accertare i danni subiti dal veicolo mediante una perizia tecnica,quelli fisici sottoponendo il danneggiato
ad una visita di controllo,cui non è possibile recedere,da parte di un medico
legale fiduciario.
· Per i sinistri con soli danni a cose, formulare,entro 60 giorni dal momento del ricevimento della una congrua
offerta oppure esporre i motivi per i quali la richiesta viene respinta. Se per
l’invio della denuncia è stato utilizzato il “Modulo Blu” , riportante la firma
di entrambi i conducenti,il termine dell’offerta si riduce a 30 giorni.
· Per i sinistri con danni alla persona (lesione o morte) il tempo utile per comunicare l’offerta di
risarcimento ovvero il rifiuto è di 90 giorni.
· Se l’incidente ha interessato sia danni a cose che a persone valgono i rispettivi termini di scadenza (60 e 90
giorni).
Qualora il danneggiato accetti l’offerta risarcitoria, La Compagnia deve
provvedere al pagamento entro 30 giorni (di norma le imprese accompagnano
l’offerta con il relativo assegno). Nel caso il danneggiato ritenesse
insufficiente la proposta dell’assicuratore gli è consentito di trattenere la
somma offerta a titolo di acconto senza che cio’ comprometta in alcun modo il
suo diritto a chiedere una successiva integrazione,ricorrendo ad un legale o
avvalendosi della Procedura di Conciliazione ANIA- Assicurazioni dei Consumatori.
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Sezioni:
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