IVA SUI RIFIUTI? NO GRAZIE
IVA
SUI RIFIUTI?
NO
GRAZIE
PARTE
UN’ALTRA GRANDE AZIONE DEL CODACONS PER FAR RECUPERARE AL
CONTRIBUENTE L’IVA SUI RIFIUTI VERSATA NEGLI ULTIMI DIECI ANNI.
AGISCI
SUBITO PER
RIPRENDERTI LE
CENTINAIA DI EURO
CHE HAI INGIUSTAMENTE VERSATO NEGLI ULTIMI 10 ANNI!
NON
ESISTE UNA NORMA LEGISLATIVA CHE ESPRESSAMENTE ASSOGGETTI AD IVA LE
PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.
E’
quanto stabilito dalla sentenza n. 238 del 2009 della Corte
Costituzionale: “un
altro significativo elemento di analogia tra la TIA e la TARSU è
costituito dal fatto che ambedue i prelievi sono estranei all’ambito
di applicazione dell’IVA. Infatti, la rilevata inesistenza di un
nesso diretto tra il servizio e l’entità del prelievo – quest’ultima
commisurata, come si è visto, a mere presunzioni forfetarie di
producibilità dei rifiuti interni e al costo complessivo dello
smaltimento anche dei rifiuti esterni – porta ad escludere la
sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base
dell’assoggettamento ad IVA ai sensi degli artt.
3
e 4
del d.P.R.
n. 633 del 1972
e caratterizzato dal pagamento di un «corrispettivo» per la
prestazione di servizi. NON
ESISTE, DEL RESTO, UNA NORMA LEGISLATIVA CHE ESPRESSAMENTE ASSOGGETTI
AD IVA LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI,
quale, ad esempio, è quella prevista dall’alinea e dalla lettera
b) del quinto comma dell’art. 4 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,
secondo cui, ai fini dell’IVA, «sono considerate in ogni caso
commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici», le attività di
«erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas,
energia elettrica e vapore». Se, poi, si considerano gli elementi
autoritativi sopra evidenziati, propri sia della TARSU che della TIA,
entrambe le entrate debbono essere ricondotte nel novero di quei
«diritti, canoni, contributi» che la normativa comunitaria (da
ultimo, art.
13, paragrafo 1, primo periodo, della Direttiva n. 2006/112/CE del
Consiglio del 28 novembre 2006;
come ribadito dalla sentenza
della Corte di giustizia CE del 16 settembre 2008, in causa C-288/07)
esclude in via generale dall’assoggettamento ad IVA, perché
percepiti da enti pubblici «per le attività od operazioni che
esercitano in quanto pubbliche autorità».
E
perché noi l’abbiamo PAGATA???
PARTECIPA
ANCHE TU ALL’AZIONE
e
RECUPERA L’IVA pagata ingiustamente NEGLI ULTIMI 10 ANNI!
HAI
DUE POSSIBILITA’ PER AGIRE:
-
Clicca
qui
per agire autonomamente
e individualmente.
http://www.termilcons.net/index.php?pagina=page_publicForm&idForm=118&css=1&access=ok
Compila
il modulo con i tuoi dati anagrafici; ti arriverà via e-mail un
modello dell’atto di citazione, che potrai riempire con i tuoi
dati.
Potrai
incardinare il giudizio avanti al Giudice di Pace
a) da
solo;
b) rivolgendoti al tuo avvocato di fiducia;
c) assistito
da uno degli avvocati del Codacons della sede locale a Te più
vicina, al prezzo che sarà concordato con lo stesso, chiamando
892007.
-
-
-
Clicca
qui
per partecipare all’azione
collettiva:
-
-
http://www.termilcons.net/index.php?pagina=page_publicForm&idForm=119&css=1&access=ok
Compila
il modulo con i tuoi dati anagrafici, indicando precisamente il
comune dove è sito l’immobile di cui si chiede la restituzione
dell’IVA pagata per lo smaltimento dei rifiuti. Sarai contattato
successivamente dall’Ente TER.MIL.CONS., delegato dal Codacons, e
ti verrà comunicato se puoi partecipare all’azione, al costo unico
di €. 20,00.
Per
informazioni chiamare 892007* dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
18.
*Per i costi del servizio CLICCA QUI
-
Sezioni:
- Archivio Azioni
-
Aree Tematiche:
- AMBIENTE
- COME DIFENDERSI
- VARIE
-
Tags: iva, iva rifiuti, smaltimento dei rifiuti
