Carburanti: l’ esposto Codacons alla base indagine Varese, prezzi insostenibili
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fonte:
- Adnkronos on line
Milano, 24 mar. – (Adnkronos) – “E’ notizia di comune dominio che il prezzo della benzina abbia oramai raggiunto quotazioni insostenibili”. Inizia cosi’ il lungo esposto che l’ avvocato Giuseppe Ursini, in qualita’ di legale rappresentante del Codancons ha inviato a ben 104 procure d’ Italia e che l’ Adnkronos ha potuto consultare. L’ esposto e’ stato ‘accolto’ dalla Procura di Varese che ha disposto una serie di acquisizione atti effettuata dalla Guardia di Finanza nelle sedi di 10 compagnie petrolifere. La denuncia fa riferimento alla “violazione delle norme che puniscono la condotta di chi pone in essere manovre speculative sulle merci”. In effetti, “negli ultimi anni -si legge nell’ esposto- abbiamo dovuto assistere ad un continuo, elastico speculativo margine tra il prezzo del singolo barile di petrolio e le influenze dello stesso sul costo del carburante presso i vari distributori. In particolare, avviene di sovente che il prezzo del carburante per i consumatori aumenti immediatamente ogni qual volta si verifica un incremento del costo del petrolio mentre, viceversa, tale corrispondenza viene a mancare nel momento in cui il prezzo del petrolio scende”. “In quest’ ultimo caso, infatti, la diminuzione del prezzo del carburante presso i distributori e’ molto lento, causando un ingiusto profitto a danno dei consumatori. Inoltre -si legge nell’ esposto- tali aumenti tendono a verificarsi sistematicamente in prossimita’ delle cosidette grandi partenze, incrementando il sospetto che in queste occasioni vengano scientificamente poste in essere delle manovre atte ad aumentare il prezzo del bene benzina, in danno ai consumatori”. Da un punto di vista penalistico, secondo il Codacons, possono ravvisarsi ipotesi di reato e, in particolare, la violazione dell’ art. 501 bis c.p” relativo alle “manovre speculative su merci”. Ai fini della sussistenza del reato di manovre speculative su merci, “puo’ integrare in astratto la manovra speculativa anche l’ aumento ingiustificato dei prezzi causato da un singolo commerciante, profittando di particolari contingenze del mercato”. Tuttavia, perche’ cio’ si verifichi “e’ pur sempre necessario -prosegue l’ esposto- che tale condotta presenti la connotazione della pericolosita’ prevista dall’ art. 501 bis c.p. nei confronti dell’ andamento del mercato interno e, cioe’, che essa, per le dimensioni dell’ impresa, la notevole quantita’ delle merci e la possibile influenza sui comportamenti degli altri operatori del settore, possa tradursi in un rincaro dei prezzi generalizzato o, comunque, diffuso”. “Invero, la consumazione del reato richiede la sussistenza di comportamenti di portata sufficientemente ampia da integrare un serio pericolo per la situazione economica generale, con il rilievo che la locuzione mercato interno, contenuta nella citata norma, rende certamente configurabile la fattispecie criminosa anche quando la manovra speculativa non si rifletta sul mercato nazionale, ma soltanto su un mercato locale”. Pero’ il pericolo della realizzazione degli eventi dannosi, spiega la denuncia che richiama una sentenza della Cassazione, deve riguardare una zona abbastanza ampia del territorio dello Stato, in modo da poter nuocere alla pubblica economia. “La Giurisprudenza univoca della Suprema Corte di Cassazione -si legge ancora- ha inoltre chiarito che la condotta integrante il reato di manovre speculative su merci non si atteggia allo stesso modo con riferimento alle merci il cui prezzo e’ libero e alle merci il cui prezzo e’ invece fissato con provvedimento dell’ autorita’: le manovre speculative si riferiscono alle prime, ma non e’ esclusa l’ applicabilita’ della norma anche alle seconde, almeno sotto specie della rarefazione. Deve, comunque, trattarsi di comportamenti di portata sufficientemente ampia da costituire un serio pericolo per la situazione economica generale in una zona abbastanza vasta del territorio nazionale”. E ancora: “la figura criminosa dell’ aggiotaggio ha per oggetto la tutela dell’ interesse pubblico contro le manovre fraudolente per il rialzo dei prezzi e delle quotazioni di tutte le merci del mercato, sia che i prezzi si formino per il meccanismo naturale delle forze economiche sia che vengano determinati in virtu’ del controllo della pubblica autorita’. D’ altronde, come chiarito, il reato di manovre speculative su merci puo’ commettersi soltanto su cose mobili”. “Le manovre speculative ovvero la sottrazione al consumo o all’ utilizzazione di rilevanti quantita’ possono riferirsi unicamente a beni mobili: materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessita’. Appare rilevante, inoltre, come tali dinamiche portino ad un indebito aumento del prezzo della benzina su tutto il territorio nazionale e come, pertanto, sia necessario avviare delle indagini in ogni singola Provincia. Pertanto, alla luce di quanto sin qui esposto, il sottoscritto si permette di chiedere di voler accertare se nei fatti esposti siano ravvisabili elementi di un reato”.
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