Mediazione tributaria
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fonte:
- La Città di Salerno
• Dal 1 aprile p.v. entrerá in vigore la mediazione tributaria, generale e obbligatoria che si pone lo scopo di alleggerire il lavoro delle Commissioni tributarie e garantire tempi certi e minori sanzioni ai contribuenti. Tale istituto sará applicabile a tutti gli atti impugnabili emessi dall’ Agenzia dell’Entrate nei limiti di valore entro euro 20.000,00 e dovrá necessariamente essere esperito pena l’ inammissibilitá dell’ eventuale successivo ricorso ogni qualvolta un contribuente intenda richiedere l’ annullamento parziale o totale del provvedimento emanato. La presentazione dell’ istanza seguirá le stesse regole e modalitá di presentazione dell’ impugnazione dell’ atto innanzi alla Ctp e andrá effettuata entro gli stessi termini. La stessa avrá valore di notifica del ricorso e quindi non implicherá per i contribuenti un ulteriore passaggio burocratico ove la mediazione abbia esito negativo. Il tentativo di mediazione va diretto alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l’ atto, le quali provvederanno attraverso apposite strutture, diverse ed autonome da quelle che curano l’ istruttoria degli atti reclamabili. Il valore della controversia si determinerá sulla base dell’ importo del tributo contestato, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate, oppure della somma delle sanzioni se l’ impugnazione riguarda queste ultime. Nel caso invece di impugnazione cumulativa di più atti, invece, il valore si calcolerá in relazione a ciascun atto impugnato con il ricorso cumulativo. In aggiunta, e ciò rappresenta la maggiore novitá, sará possibile presentare una propria proposta di mediazione sull’ ammontare della pretesa tributaria. * Resp. Uff. legale.
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