31 Gennaio 2012

Contratti a distanza  

Contratti a distanza
 

• I contratti a distanza rappresentano il 70% delle segnalazioni degli utenti in quanto tale pratica ha incentivato il fenomeno delle attivazioni non richieste e delle offerte commerciali scorrette. La norma che prevede la possibilitá di stipulare contratti a distanza, soprattutto attraverso il telefono, è stata utilizzata a danno dei consumatori, che, il più delle volte fornendo i propri dati si ritrovano parti di un nuovo contratto di telefonia/energia elettrica etc. Il Codacons, insieme ad altre associazioni di consumatori, al fine di porre fine alla giungla di tali contratti, ha richiesto all’ Autoritá Garante per la Concorrenza e per il Mercato sia di istituire un organismo terzo che vigili su tali contratti e sia di adottare nuove norme a favore dei consumatori. • In particolare, sostengono le associazioni, deve essere data la possibilitá al consumatore (nel caso di contratti a distanza può recedere entro 10 giorni dalla stipula senza dovere nemmeno indicare una giusta causa così come previsto dall’ art. 64 del Codice del Consumo) di ricevere la documentazione contrattuale e, una volta valutata la convenienza di tale contratto contattare l’ operatore per manifestare la volontá di concludere il contratto; l’ operatore solo in questo caso procederá alla registrazione vocale del consenso. Da questo momento decorreranno i 10 giorni per il diritto di ripensamento. La pratica attualmente in vigore oggi prevede che l’ operatore telefonico che contatta il consumatore gli illustra le condizioni del contratto e all’ interno della stessa telefonata procede alla registrazione del consenso; nel caso di mancata risposta dell’ utente poi vige la regola di silenzio-assenso. * ufficio legale regionale Codacons.
dimaria cristina rizzo.

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