12 Luglio 2011

“A domanda, risponde l’esperto” a cura di Mimmo Didonna: come i DS si possono tutelare e quindi come tutelare gli alunni ed il personale e salvaguardare il posto dei precari

"A domanda, risponde l’esperto" a cura di Mimmo Didonna: come i DS si possono tutelare e quindi come tutelare gli alunni ed il personale e salvaguardare il posto dei precari

Mimmo Didonna

Esperto/perito in prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro

C.C.I.A.A. Bari – Ruolo nr. 1066

C.T.U. Tribunale di Bari – Attività varie – ruolo nr. 100

Consulente Codacons  responsabile Dipartimento “Scuola Sicura”
 
 

Cosa cambia per i dirigenti dopo la sentenza del Consiglio di stato sulle “classi pollaio”?

 

Mimmo Didonna Il DM Istruzione 292/96 ha individuato i D.S. come datori di lavoro ovvero come soggetti obbligati ad applicare le misure di prevenzione, d’igiene e di sicurezza sul lavoro nelle scuole. Tali misure di prevenzione, in base al DM Istruzione nr. 382/98, emesso di concerto con i ministri del lavoro, della salute e della funzione pubblica che identifica le particolari esigenze delle scuole in materia di igiene e sicurezza, devono essere applicate sia nei confronti dei lavoratori (docenti e ATA) e sia nei confronti degli utenti del servizio, ovvero alunni e genitori. La mancata applicazione delle misure di prevenzione ha rilevanza penale e personale nei confronti dei D.S. datori di lavoro.

 

Proprio per questa responsabilità sono tenuti a mettere a conoscenza gli enti e gli organi preposti sulla situazione dell’istituto, cosa consiglia di fare esattamente?

Di effettuare una corretta e reale valutazione dei rischi presenti, emettere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aggiornato ai requisiti richiesti dal T.U. D. Lgs. nr. 81/08 e che come richiesto sia dotato di “DATA CERTA” e della valutazione del rischio STRESS da lavoro-correlato e da carico mentale come previsto dalle norme standardizzate di buona tecnica emesse dagli Enti formatori come ad esempio l’UNI. Per i rischi la cui competenza è della scuola (es. formazione, organizzazione del lavoro, ecc), provvedere all’immediata eliminazione o provvedere alla sensibile riduzione degli stessi. Per i rischi derivanti da inadeguatezze la cui competenza è in capo ad altri soggetti o istituzioni (es. edifici, aule, indici, aree non costruite, palestre,attrezzature non a norma, ecc.), provvedere alla immediata richiesta (raccomandata A/R) dell’adeguamento alle norme avvertendo che da quel momento in poi non si risponde più di alcuna responsabilità.

Per quanto riguarda la questione delle aule sovraffollate, alla luce sia della sentenza del TAR Lazio e alla sua conferma da parte del Consiglio di Stato con sentenza del 09/06/2011, considerato che il DPR nr. 81/09 e relative circolari emesse sulla formazione delle classi e relativa formazione dell’organico sono atti e norme di tipo puramente amministrative e che la non applicazione da parte del datore del lavoro (DS) delle misure previste dalle norme sulla prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro ha risvolti di tipo penale e che la salute è un bene primario costituzionalmente tutelato, si suggerisce ai D.S. datore di lavoro, ai responsabili di plessi, ai DSGA e a tutto il personale di agire nel seguente modo:
Anche al fine di tutelare la salute degli utenti, i dirigenti scolastici-datori di lavoro, per alzare uno scudo protettivo sulla scuola e sugli alunni, devono: – formare le classi in base alla reale grandezza dell’aula rispettando il numero massimo di 25 alunni per classe e l’indice minimo di spazio procapite di 1,80 mq netti (1,96 per le superiori) e di 20 in caso di presenza di alunno disabile. L’aula può contenere 25 alunni (o 20 se con disabile) se la sua dimensione è di almeno 45 mq netti (50 per le superiori). Per dimensioni inferiori ridurre proporzionalmente il numero di alunni. – In caso di revisione da parte dell’USR dell’organico e del numero di alunni nelle classi, richiedere esplicitamente di essere autorizzati a non adempiere agli obblighi imposti in capo al datore di lavoro dalla legge in materia di prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro specificando, e avvertendo, che senza l’ autorizzazione l’anno scolastico non potrà iniziare in quanto tutte le responsabilità sulla salute degli alunni e lavoratori derivanti dai tagli operati dal superiore gerarchico, ricadrebbero sul dirigente scolastico in quanto datore di lavoro per legge. Solo in questo modo la scuola, gli alunni, il personale e il dirigente scolastico risulterebbero tutelati sotto l’aspetto della responsabilità penale, amministrativa, civile e disciplinare.

 
 

Quindi il preside che ha denunciato all’ufficio scolastico regionale il sovraffollamento e all’ente locale di appartenenza dell’istituto la situazione dell’edificio ha assolto il suo doveri?

 

No perché deve porre in atto delle misure di prevenzione. Infatti l’ex D. Lgs. 626/94 e il vigente D.Lgs. 81/08 T.U. sulla prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro, recita:  Il Datore di Lavoro, in attesa dell’esecuzione dei lavori di messa a norma dei luoghi di lavoro, adotta misure di prevenzione alternative che garantiscano un equivalente livello di sicurezza. E ancora si legge sugli obblighi dei datori di lavoro:.devono “adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni (art.43). Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti”.   

 

Ma come può il preside/datore di lavoro garantire l’adeguatezza delle misure di prevenzione incendi,l’igiene (pensiamo al diffondersi dei virus), e l’evacuazione se non  ha la possibilità di formare classi con numero di alunni proporzionati alla grandezza reale delle aule? Deve comunque fare i conti con una dotazione dell’organico che è stata ridimensionata.

La dotazione organica è la diretta conseguenza delle modalità di formazione delle classi la cui competenza è per legge demandata al dirigente scolastico/responsabile dell’attività, conoscitore approfondito delle reali caratteristiche delle aule e dei locali a disposizione. La formazione delle classi deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di prevenzione incendi, igiene e sicurezza sul lavoro e degli indici di affollamento e di edilizia scolastica precedentemente emessi dagli enti competenti (Ministero dell’Interno, Ministero LL.PP., Ministero della Salute, ISPESL, ecc.). Il Ministero della Pubblica Istruzione non ha alcuna competenza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi e piani di sicurezza.

Non avere spazio sufficiente nelle aule e negli edifici scolastici in genere significa avere cartelle e zaini fra i piedi, non avere spazio fra i banchi per passare agevolmente, inciampare ed ostacolarsi nell’uscita durante le prove di emergenza ed evacuazione simulata (almeno 2 volte l’anno scolastico) o reale. Altresì, il non rispetto degli spazi minimi e cubatura, fa saturare prematuramente l’ambiente e fa aumentare nelle aule la quantità di CO2, di allergeni (asma), di virus (influenza, influenza A, herpes, ecc) , batteri (Meningite, ecc) e parassiti (pediculosi).

 La scuola, formando classi affollate e non rispettose degli indici previsti, non può garantire nulla e quindi il datore di lavoro  ne risponde penalmente e personalmente.

 

Chi risponde in quanto a sicurezza, igiene e a servizi, la scuola o il ministero?

 

La scuola. Infatti, oltre agli obblighi imposti dalle norme sulla prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro in capo alla scuola avvenuto con i predetti DM 292/96 e 382/98,  nella parte terza della Carta dei Servizi Scolastici – condizioni ambientali della scuola – vero è proprio contratto stipulato fra la scuola e l’utenza (alunni e genitori) che definisce la qualità del servizio offerto, dice chiaramente: “9.1 L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni di igiene e sicurezza dei locali e dei servizi devono garantirne una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il personale. Il personale ausiliario, specie quello delle scuole materne ed elementari, deve adoperarsi per garantire la costante igiene dei servizi. La scuola si impegna, in particolare, a sensibilizzare le istituzioni interessate, comprese le associazioni dei genitori, degli utenti e dei consumatori, al fine di garantire agli alunni la sicurezza interna ed esterna (quest’ultima nell’ambito del circondario scolastico). Ogni scuola individua i seguenti fattori di qualità riferibili alle condizioni ambientali, e ne dà informazione all’utenza”: quindi è la scuola e non il MIUR a garantire un ambiente confortevole, igienico e sicuro.

 

Per quanto riguarda la prevenzione incendi in cosa consistono gli obblighi del dirigente?

 

Il DM Interno del 26/8/1992 (Norme e misure di prevenzione incendi nell’edilizia scolastica), dando per scontato il rispetto da parte dei comuni e province dei previsti indici di edilizia scolastica e quindi della superficie minima delle aule, stabilisce che ogni aula non può avere più di 26 persone (25 alunni e il docente). Da qui nasce la questione di massimo 25 (se con disabile 20) alunni per aula. Inoltre, l’art. 12, recita: “Norme di esercizio. A cura del titolare dell’attività (ndr. dirigente scolastico) dovrà essere predisposto un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio  specifico e dell’osservanza della limitazione dei carichi d’incendio nei vari ambienti dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell’autorità competente. Deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell’anno scolastico. 

 

Ma se il preside rispetta la riforma Gelmini (il dpr 81/09) nel quale si decide di innalzare il tetto massimo di alunni per aula non è responsabile di contravvenire alle norme sulla sicurezza perché deve eseguire ciò che gli indica il suo datore di lavoro.

 

Il DPR nr. 81/09, con il quale il MIUR ha previsto l’emissione del piano di riqualificazione di edilizia scolastica e la contestuale diminuzione del nr. di alunni nelle aule, è un provvedimento solamente di tipo amministrativo, di rango nettamente inferiore a quello penale di cui all’igiene e sicurezza sul lavoro, assolutamente non idoneo a modificare le misure di prevenzione che hanno carattere penale. Non serve neanche a tutelare i DS in quanto il datore di lavoro ha responsabilità penali personali. Il DPR 81/09 ha elevato arbitrariamente il numero degli alunni nelle aule senza che il piano di riqualificazione di edilizia scolastica fosse emesso ed attuato così come censurato dal Consiglio di Stato.

Una precedente ordinanza del TAR Lazio (nr. 5816/2009), emessa sulla questione della mancata applicazione della profilassi e precauzioni per combattere la propagazione dell’influenza A in attesa del giudizio di merito, ha sancito che gli indici di edilizia scolastica e di massimo affollamento delle aule vanno rigorosamente rispettati. Infatti, testualmente, è scritto: “…OMISSIS…., fermo restando per l’amministrazione il rispetto delle prescrizioni delle garanzie sanitarie correlate agli aspetti strutturali-quantitativi della classi”. Inoltre, il 9/6/2011, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello fatto dal MIUR, dal M.I., dal MEF e da 20 USR contro la sentenza del TAR Lazio che aveva dato ragione al Codacons sulla class action delle classi pollaio confermando la necessità di rispettare durante la formazione delle classi gli indici di edilizia scolastica e di massimo affollamento.

 
Ci dia qualche consiglio utile affinché i dirigenti possano tutalearsi…
 
 

Il Codacons, anche per tutelare la salute degli utenti, fornisce ai dirigenti scolastici le istruzioni per alzare uno scudo protettivo sulla scuola e sugli alunni: – formare le classi in base alla reale grandezza dell’aula rispettando il numero massimo di 25 alunni per classe e l’indice minimo di spazio procapite di 1,80 mq netti (1,96 per le superiori) e di 20 in caso di presenza di alunno disabile. L’aula può contenere 25 alunni (o 20 se con disabile) se la sua dimensione è di almeno 45 mq netti (50 per le superiori). Per dimensioni inferiori ridurre proporzionalmente il numero di alunni. –

 

Ma se l’Usr di appartenenza ha dato al preside un certa disponibilità di organico e non di più come fa a formare più classi con meno alunni?

 

Intanto è utile precisare che l’organico di diritto e l’organico di fatto scaturisce dalla formazione delle classi, obbligo in capo al dirigente scolastico, che deve essere effettuata nel pieno rispetto delle norme di prevenzione, igiene e sicurezza nonché rispettosa della carta dei servizi scolastici, E NON VICEVERSA, ovvero che i DS formano le classi in base alla disponibilità di personale comunicata dagli USR e MIUR. In questo modo le classi si possono formare solamente in difformità sia della carta dei servizi scolastici e sia delle norme di prevenzione, igiene e sicurezza la cui violazione riconduce la responsabilità solo sul dirigente scolastico in quanto per legge identificato come datore di lavoro e responsabile dell’attività.
In caso di revisione da parte dell’USR dell’organico e del numero di alunni nelle classi, va richiesta  esplicitamente l’autorizzazione a non adempiere agli obblighi imposti in capo al datore di lavoro dalla legge in materia di prevenzione, igiene e sicurezza sul lavoro specificando, e avvertendo, che senza l’ autorizzazione l’anno scolastico non potrà iniziare in quanto tutte le responsabilità sulla salute degli alunni e lavoratori derivanti dai tagli operati dal superiore gerarchico, ricadrebbero sul dirigente scolastico in quanto datore di lavoro per legge. Ovviamente il preside deve inviare una lettera A/r e ricevere una risposta scritta che va conservata (non telefonate, né mail). Solo in questo modo la scuola, gli alunni, il personale e il dirigente scolastico risulterebbero tutelati sotto l’aspetto della responsabilità.

 

E ai genitori cosa consiglia?
Raccomandata al MIUR e/o Ufficio Scolastico Regionale, esposti agli SPESAL delle ASL, al Comando Provinciale dei VV.F. e ovviamente segnalate a noi compilando l’apposito form sul sito web.  Trovate il fax simile della lettera da inviare sul vademecum sulla sicurezza pubblicato nel sito web del codacons:  https://www.codacons.it – aree tematiche – Scuola e poi “Sportello Scuola Sicura”

 
 
 
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