CLASS ACTION: CORTE D’APPELLO DI TORINO IN CAMERA DI CONSIGLIO
Si è tenuta questa mattina dinanzi la Corte d’Appello di Torino l’attesa udienza sulla prima class action italiana promossa dal Codacons, e relativa alle commissioni bancarie ingiuste applicate da Intesa SanPaolo.
Ora i giudici, in Camera di Consiglio, dovranno decidere le sorti della class action, e se riaprire quindi i giochi o affossare definitivamente l’azione di classe.
La Procura Generale della Repubblica di Torino, nella persona del Procuratore Dott. Fulvio Rossi, è intervenuta in udienza al fianco del Codacons, chiedendo alla Corte di accogliere la domanda dell’associazione e di dichiarare:
“ammissibile la domanda ed esaminarla nel merito dando corso alla procedura di rito, senza rimessione della causa in primo grado […]
La nullità della clausola applicativa del costo unilateralmente disposto dalla banca per tutte le situazioni di scopertura di conto corrente, sia intra fido che extra fido. Condannarsi la banca al risarcimento del danno non patrimoniale patito dai destinatari della comunicazione applicativa del tasso di interesse introdotto per le situazioni di scopertura”.
Nel suo intervento la Procura afferma:
“vi è stata violazione, da parte della banca, del principio di proporzionalità imposto dalla legge, atteso che la banca pretende di applicare il tasso debitore annuo che ha fissato per l’ipotesi di somme utilizzate dal cliente oltre la soglia del fido sull’intero importo utilizzato dal cliente e non solo sull’importo utilizzato che abbia superato l’ammontare dell’apertura di credito; in tal modo la banca non solo viola il divieto di imporre clausole che non siano concordate da entrambe le parti, ma si arroga, illegittimamente, anche il diritto o di porre nel nulla le clausola concernenti il tasso concordato intra fido, esercitando fraudolentemente un diritto potestativo di modifica del contenuto del contratto di conto corrente che non le compete e che è espressamente vietato dalla legge. […]
La chiesta tutela concerne pertanto il diritto al rispetto del contratto di conto corrente e la declaratoria di nullità di tutte le clausole introdotte dalla banca per modificare unilateralmente i prezzi degli utilizzi oltre la provvista disponibile dei fondi e dei servizi correlati, nei confronti dei correntisti, titolari, ex art. 1823 c.c., di rapporto di conto corrente bancario, sia esso o meno affidato, che abbia subito o meno sconfinamenti (extra fido o in assenza di fido) […]
L’identificazione degli appartenenti alla class appare nel caso in esame estremamente semplice: sono tali tutti i clienti ai quali la banca ha comunicato la nuova disciplina delle commissioni sostitutive della clausola massimo scoperto, con il metodo della comunicazione unilaterale delle condizioni contrattuali ex art. 118 del T.U bancario”.
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