7 Settembre 2010

I box garage e le pertinenze

L’ art. 817 CC in materia di pertinenze, statuisce che si definiscono tali «le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’ altra cosa» e che tale destinazione può essere disposta dal proprietario dell’ immobile o da chi abbia un diritto reale sulla medesima. In virtù di tale disposizione i box garage ubicati all’ interno di spazi condominiali, utilizzati a servizio di un’ abitazione, sono da considerarsi pertinenze dell’ immobile, ed in quanto tali, così come previsto dal codice civile, devono ricevere il medesimo trattamento del bene al quale sono destinati. Nell’ ipotesi di contratti di somministrazione di luce, acqua, gas quindi il consumo rilevato nei beni pertinenza, dovrá essere calcolato avendo riguardo alle medesime caratteristiche dell’ immobile principale. Ciò significa che ove quest’ ultimo costituisca la residenza principale dell’ utente, la pertinenza dovrá essere considerata alla stessa stregua e quindi la tariffazione applicata dovrá essere quella prevista per un uso cd domestico. Viceversa ove si tratti di una residenza secondaria dovrá applicarsi anche alle relative pertinenze una tariffazione per un uso cd non domestico, con un maggior aggravio di costi. La societá mista che si occupa di fornire l’ approvvigionamento idrico nella nostra cittá, a proposito dei box pertinenza, ritiene tali utenze non solo staccate dal bene principale ma anche con tipologia diversa. Il Codacons sta raccogliendo le adesioni per dare inizio ad una class action che tuteli i diritti violati di tutti coloro si trovino nella situazione rappresentata. Pertanto si invitano tutti gli interessati nella situazione rappresentata a contattare l’ associazione per posta elettronica ([email protected]) per informazioni. * Responsabile Ufficio Legale.

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