20 Agosto 2010

Ipotesi class action contro l’ Inpdap

Andrea Carli Aldo Ciccarella MILANO La class action pubblica potrebbe guardare alla previdenza. Il Codacons annuncia di aver ottenuto l’ adesione di oltre 10mila pensionati pubblici per avviare una class action contro l’ Inpdap. L’ obiettivo, spiega l’ associazione per la difesa dei consumatori, è consentire ai pensionati ante 1994, che avevano ricevuto anche la pensione di reversibilità del coniuge deceduto, di ottenere l’ indennità integrativa speciale per intero e non dimezzata. Si tratta di stabilire se al titolare di due pensioni Inpdap ( quella diretta e quella di reversibilità) spetti o meno l’ indennità integrativa speciale su entrambi i trattamenti di quiescenza. La questione è stratificata: l’ articolo 99, comma 2 del Dpr 1092/73 (Tu delle norme sul trattamento dei dipendenti civili e militari dello Stato) stabilisce che al titolare di più pensioni o assegni l’ indennità compete a un solo titolo. Quindi interviene, in più di un’ occasione, la Corte costituzionale (sentenze 204/92; 494/93; 376/94; 516/2000 e con ordinanze 438/98 e 517/2000). La Corte dichiara l’ incostituzionalità del secondo comma dell’ articolo 99 e afferma che non sono più rinvenibilinell’ ordinamento disposizioni cui possa essere ricondotto il divieto di cumulo. La legge 724/94 prevede poi, all’ articolo15,il mantenimento dell’ Iis come assegno accessorio al trattamento pensionistico per le pensioni liquidate sino al 31 dicembre 1994. Questa norma è quindi abrogata dalla legge 296/06 (articolo 1). Molte anche le sentenze della Corte dei conti, secondo cui il divieto di cumulo è illegittimo dal punto di vista costituzionale, in quanto non esiste una norma che prevede un limite minimo della pensione al di sotto del qualeil pensionato pubblico ha diritto a ricevere l’ indennità integrativa speciale in misura intera. La class action che il Codacons intende intentare è disciplinata dal Dlgs 198/09. Occorrerà vedere se la procedura è ammissibile: il ricorrente (che può essere un’ associazione che agisce a tutela degli interessi dei propri associati) notifica una diffida all’ amministrazione, l’ Inpdap che, entro 90 giorni, deve effettuare gli interventi per la soddisfazione degli interessati. In caso contrario, si potrà tentare la via del giudizio al Tar. A quel punto si saprà se la class action è ammissibile. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

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