28 Maggio 2010

Class action, niente accordo

TORINO Class action, il tribunale si è «riservato» sull’ ammissibilità dell’ azione di Carlo Rienzi. Il tentativo del presidente del collegio Luciano Panzani di ripassare la palla ai giocatori con l’ invito a conciliare è durato un minuto. Il tempo esatto impiegato da Elisabetta Lunati, responsabile dell’ ufficio legale di Intesa Sanpaolo, di sintetizzare in una prima esposizione le ragioni del no netto dell’ istituto di credito, arroccato sulla posizione che le commissioni di massimo scoperto, abolite per legge l’ anno scorso, non sono state riapplicate surretiziamente ma sostituite dai «tassi dovuti per i conti in rosso». La ragione vera è che Rienzi, avvocato e presidente Codacons, si considera «un’ avanguardia degli 11 milioni di titolari di conti correnti e consumatori» da lui abbondantemente evocati nelle 6 ore di udienza spese per discutere sull’ «ammissibilità» della sua class action. Chiede 1250 euro a titolo di risarcimento e, sopra ogni cosa, che il «tribunale ordini alla banca di informare i propri correntisti di un’ eventuale legittimazione dell’ azione di classe», allo scopo di potersi aggregare. Quegli 11 milioni, o quanti in realtà siano, sono un autentico spauracchio. Rienzi, sapendolo, brandisce le parole come uno spadone: «Tanzi è stato condannato a 10 anni, le banche assolte. Per una volta il legislatore fa una cosa buona (abroga il balzello delle commissioni di massimo scoperto) ma non riesce a fare rispettare la legge dalle banche. La class action consente di evitare 11 milioni di cause contro il sistema creditizio, impossibili a farsi, intaserebbero i tribunali». Ha titolo l’ avvocato Rienzi per essere definito un consumatore in base al suo rapporto di correntista con Intesa e quindi di far da battistrada a chissà quanti? Lo scontro è possentee: passino le metafore, più o meno fantasiose, evocate dai legali Codacons sulle «scarpe calzanti», all’ osso la questione è sull’ «uso promiscuo», personale e professionale, del conto di Rienzi e se lui possa chiedere alcunché alla banca non avendogli questa applicato alcuna delle commissioni contestate. «Non c’ è stato danno in ogni caso». I pm Laura Longo e Francesca Traverso sparigliano i giochi: per la procura Rienzi è legittimato (ha conti separati per ufficio e spese private) e la banca, con i documenti agli atti, dimostra di considerarlo un consumatore. Ma, argomento nuovo, che aggancia le considerazioni di Antonio Catricalà, presidente dell’ Antitrust, sull’ assenza di competitività del mercato bancario, i pm considerano il profilo che consumatori e banche possano contrattare in condizioni di effettiva parità, non di debolezza dei primi. Così la procura restituisce la palla ai giudici: «E’ compito del tribunale, in caso di ammissione dell’ azione, individuare i limiti e le caratteristiche della “classe” specificando i criteri per cui includere o no chi vi aderisca». Cominciando dall’ «idoneità» del promotore.

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