2 Gennaio 2010

P.a., class action senza munizioni

Non sono previsti risarcimenti, ma solo l’ obbligo di rimediare La class action contro la p.a. non porterà risarcimenti dei danni. Al massimo servirà a imporre agli enti pubblici di rimediare alla propria inefficienza. Ma senza nuove o maggiori spese per le amministrazioni. L’ azione collettiva «pubblica», pure se in versione «ridotta», è comunque in procinto di diventare operativa. E’ stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/12/2009 il dlgs 20 dicembre 2009, n. 198, in materia di ricorso per l’ efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. Comunque la class action contro le p.a. non partirà subito, in quanto il decreto legislativo non basta. Servono anche decreti attuativi e fino alla loro emanazione tutto rimarrà sulla carta. E proprio ieri è entrata in vigore l’ azione collettiva privata e sono state annunciate le prime due class action: da un lato, il Codacons ha notificato due citazioni ai tribunali di Torino e Roma, rispettivamente contro i colossi bancari Intesa San Paolo e Unicredit. L’ azione poggia sulle rilevazioni dell’ Antitrust secondo le quali le banche avrebbero compensato l’ eliminazione della commissione di massimo scoperto introducendo nuove e più costose commissioni a carico degli utenti. Dall’ altro lato, è stata avviata una class action contro la tangenziale di Napoli. Le due azioni, che il governo ha voluto far partire quasi in contemporanea, quindi, hanno però caratteristiche e procedimenti differenti. La class action contro la p.a. comincia con un ricorso e costituisce una reazione alla lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti provocata dalla violazione di standard qualitativi ed economici così come degli obblighi contenuti nelle Carte di servizi, oppure dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali. In sostanza si può iniziare una class action «pubblica» quando vengono violate le carte dei servizi, che regolano gli standard di qualità dell’ attività amministrativa e dell’ attività dei concessionari di pubblici servizi (per esempio termini di conclusione del procedimento, garanzie di trasparenza e partecipazione del cittadino). Si può iniziare una class action «pubblica» anche nel caso di ritardo nella emanazione di provvedimenti amministrativi. In questo caso l’ azione di classe si affianca alla possibilità prevista per il singolo cittadino di reagire individualmente ai ritardi relativi alla sua singola pratica, con il vantaggio di chiedere anche il risarcimento del danno. Le due class action sono simili nelle modalità di avvio, che è a disposizione anche di singoli utenti e consumatori. Si distinguono, invece, per altri aspetti della procedura: mentre nella class action del consumatore non è previsto alcun filtro preliminare stragiudiziale, nella class action contro la pubblica amministrazione sarà necessaria una diffida preventiva all’ amministrazione. Si tratta di un privilegio per le p.a., difeso con la necessità di dare all’ amministrazione la possibilità di rimediare da subito al disservizio, anche se ciò rappresenterà inevitabilmente un allungamento dei termini del procedimento. Nella class action «privata», invece, le imprese non ricevono alcuna diffida e si trovano convocate davanti al giudice. Un concreto incentivo a dare un seguito alla diffida è costituito dal rischio per i dirigenti e funzionari pubblici di essere chiamati a rispondere del disservizio (non nella class action) ma di fronte alla corte dei conti, attivata dal Tar, una volta pronunciata la sentenza favorevole al cittadino. Giudice competente è il tribunale amministrativo. Il Tar, se accerta la violazione, l’ omissione o l’ inadempimento, ordina di porvi rimedio entro un congruo termine. Ma l’ obbligo di rimediare non è assoluto: un oggettivo freno all’ effettività della class action pubblica è che il cittadino avrà soddisfazione, ma solo se ciò non implica nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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