5 Gennaio 2010

I consumatori contro le banche Maxicausa per i conti correnti

 
TORINO  Forse non sarà mai come nel celebre film "Erin Brockovich" interpretato da una superba Julia Roberts, ma la "class action" in stile americano è adesso possibile anche in Italia. Dal 1° gennaio 2010 è infatti entrato in vigore il nuovo articolo 140-bis della Legge Sviluppo e diventano pertanto realtà le cosiddette azioni collettive con cui consumatori e utenti possono avanzare le proprie pretese contro pratiche commerciali scorrette o presunti danni subiti da aziende o multinazionali. Sono ancora nella memoria di tutti le celebri battaglie che negli Stati Uniti sono state condotte e vinte contro le multinazionali del tabacco, costrette poi a risarcire i fumatori con parecchi miliardi di euro. In Italia, probabilmente, non sarà mai così. Ma intanto le prime denunce collettive sono già state depositate. Ci ha pensato infatti il Codacons, il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, a depositare, lo scorso 1° gennaio presso i tribunali di Roma e Torino, due denunce contro altrettanti colossi bancari, Unicredit e Intesa Sanpaolo. Il presidente del Codacons Carlo Rienzi ha notificato per posta le due citazioni relative alle commissioni bancarie che hanno sostituito quella di massimo scoperto. A convincere il Codacons a muoversi in tal senso è stata una recente osservazione dell’ Antitrust secondo cui le banche avrebbero compensato l’ eliminazione della vecchia commissione di massimo scoperto con nuove e più costose commissioni, anche 15 volte più care della precedente. Quella contro Unicredit e Intesa Sanpaolo è solo la prima azione collettiva, presto potrebbero infatti aggiungersene di nuove. E già si parla di denunce collettive contro i ritardi dei treni, contro quelli degli aerei, contro le cartelle pazze e le truffe sul Web. Azioni collettive a tutti gli effetti. "Anche in Italia – ha messo in evidenza il ministro dello Sviluppo economico, Claudio Scajola – diventa finalmente operativo uno strumento di civiltà, essenziale per la tutela dei consumatori e già attivo in altri Paesi sviluppati". La normativa entrata in vigore lo scorso 1° gennaio sostituisce l’ analoga disciplina prevista dalla legge finanziaria targata 2008 e mai entrata in vigore perché ritenuta carente sotto gli aspetti procedurale e sostanziale. La nuova normativa, vale a dire l’ articolo 140-bis della Legge Sviluppo, prevede la possibilità di promuovere un’ azione giudiziaria collettiva solo riguardo ai presunti illeciti commessi a partire dal 16 agosto scorso. Non rientra pertanto nella normativa tutto ciò che è accaduto precedentemente, come per esempio i crac Cirio e Parmalat. L’ azione collettiva può essere promossa da uno o più consumatori che agiscono in proprio o danno mandato a un’ associazione di tutela dei diritti dei consumatori. Altri consumatori interessati possono successivamente scegliere di aderire all’ azione già promossa senza la necessità di ricorrere al patrocinio dell’ avvocato. Se la causa è vinta – ed è forse questo l’ aspetto più importante introdotto dall’ articolo 140-bis della Legge Sviluppo -, il risultato ottenuto vale poi per l’ intera categoria di soggetti danneggiati e anche quei consumatori rimasti fuori dalla causa collettiva possono a questo punto decidere di unirsi agli altri consumatori per ottenere il risarcimento dovuto. La "class action" italiana, infine, non prevede il cosiddetto "danno punitivo" previsto invece dalla versione americana, ma solo la semplice restituzione del maltolto. Insomma, la parte condannata viene soltanto condannata a restituire i soldi, ma non a risarcire i consumatori per l’ azione scorretta messa in atto nei loro confronti. Sì, non sarà mai come nel film "Erin Brockovich". g.fal.

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