5 Gennaio 2010

Nulli i contratti senza la revoca

 Qualche anno fa una signora spagnola ha sottoscritto, presso il suo domicilio, un contratto. • Ma al momento della consegna dei prodotti, la signora non è stata informata del suo diritto di revoca del consenso, che è possibile esprimere nel termine di sette giorni dal ricevimento della merce. • La signora non ha pagato ed il venditore ha chiesto circa duemila euro di risarcimento. • Il Tribunale competente ha condannato la signora al pagamento perché la consumatrice non ha mai fatto valere, in nessun grado, la nullitá del contratto. • Nel caso di specie, è previsto secondo la legge spagnola, infatti, che debba essere il consumatore a chiedere la nullitá del contratto in violazione della legge. • A distanza di circa sei anni, la Corte di Giustizia dell’ Unione Europea ha precisato che la direttiva comunitaria a tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali permette al giudice nazionale di dichiarare la nullitá del contratto se questo non informa il consumatore del diritto di revoca. • In conclusione, se il consumatore non viene debitamente informato da chi propone la sottoscrizione di un qualsiasi contratto, il giudice nazionale può dichiarare la nullitá del contratto vista la violazione dell’ obbligo di informazione del diritto di recesso ed il contratto può essere annullato anche se il consumatore non ha fatto valere, dinanzi al giudice nazionale secondo la Corte di Giustizia, il suo diritto ad essere informato. * componente ufficio legale.
 

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this