30 Novembre 2003

Novembre 2003 – Ordinanza interlocutoria III civ. n. 15538 della Cassazione che ha rinviato alle S.U. per la questione della competenza in ordine alle restituzioni delle somme indebitamente pagate a seguito del noto cartello sanzionato

Novembre 2003 – Ordinanza interlocutoria III civ. n. 15538 della Cassazione che ha rinviato alle S.U. per la questione della competenza in ordine alle restituzioni delle somme indebitamente pagate a seguito del noto cartello sanzionato

Ordinanza interlocutoria III civ. n. 15538 della Cassazione che ha rinviato alle S.U. per la questione della competenza in ordine alle restituzioni delle somme indebitamente pagate a seguito del noto cartello sanzionato

(Presidente Cartone; Relatore Manzo; difforme – Scardaccione; Ricorrente Unipol compagnia di assicurazioni Spa; Controricorrente Rxx)

Svolgimento del processo
  1. Mario Rxx conveniva in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Avellino la Compagnia Assicuratrice Unipol s.p.a., deducendo di aver concluso con tale Compagnia un contratto di assicurazione r.c.a., nel contesto del quale sarebbe stato pattuito un premio dall’ammontare illegittimo, in quanto influenzato dalla partecipazione della società assicuratrice, ad un’intesa restrittiva della concorrenza. L’attore deduceva che la società convenuta per tale comportamento era stata destinataria, unitamente a varie imprese concorrenti, di una decisione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che aveva applicato una sanzione pecuniaria.
    Chiedeva quindi che la convenuta fosse condannata alla restituzione, in suo favore, della parte del premio (quantificata nel 20%) corrispondente al sovrapprezzo praticato per effetto del l’intesa. La convenuta contestava la domanda ed eccepiva l’incompetenza per materia del Giudice di Pace, per essere competente la Corte d’appello, a norma dell’a 33 della legge n. 287 del 1990. Il Giudice di pace, rigettata l’eccezione di incompetenza, accoglieva la do manda, condannando la convenuta alla restituzione, a favore dell’attore, della somma di lire 151.684 .(Euro 78,34), oltre interessi. Avverso tale sentenza la Compagnia Unipol s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

    Mario Rxx resiste con controricorso. La Compagnia Assicuratrice Unipol s.p.a. ha depositato memoria.

    Motivi della decisione
  2. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 33, comma 2 della legge 10 ottobre 1990, p. 287 e dell’art. 2033 cc. nonché l’omessa, insufficiente ed illogica motivazione della sentenza impugnata, lamentando il rigetto dell’eccezione d’incompetenza per materia. Il Giudice di pace avrebbe errato nel ritenere sia che legittimate all’azione fossero esclusivamente le imprese non aderenti al cartello, sia che l’azione dovesse qualificarsi come restitutoria, ai sensi dell’art. 2033 c.c., come tale estranea all’ambito di applicazione dell’art. 33 della legge indicata. L’errore consisterebbe in ciò che, per un verso, la competenza della Corte d’appello era attribuita dal legislatore ratione materiae e non con riferimento ai soggetti e che, per altro verso, il criterio di competenza dettato non poteva essere eluso attraverso il mutamento della qualificazione giuridica della pretesa azionata. In ogni caso anche volendo per ipotesi fare applicazione dell’art. 2033 cc. l’azione restitutoria doveva necessariamente conseguire ad una dichiarazione di nullità (derivata) del contratto tra le parti: accertamento questo devoluto alla Corte d’appello.
  3. Su questione analoga a quella oggi posta all’attenzione del Collegio, ha già pronunziato la Corte di cassazione con sentenza 9 dicembre 2002, n. 17475. In questa decisione, muovendo da un’interpretazione complessiva della legge n. 287 del 1990, la Corte è pervenuta alla conclusione che l’azione volta ad ottenere la nullità delle intese, escluderebbe "una qualsivoglia soglia di interesse in testa a soggetti che non siano essi stessi partecipi di quello stesso livello operativo, e rivestano invece la mera veste di consumatori finali, non potendo in alcun modo reagire su di essi l’esistenza in sé delle "intese"". Il consumatore finale non sarebbe dunque legittimato ad adire la Corte d’appello per far valere la nullità dell’intesa, potendo consistere piuttosto il suo ruolo "nella sollecitazione dell’esercizio dei poteri da parte degli organi individuati dalla stessa legge 287/90 in quella che si rileva la sua componente più propriamente pubblicistica". Anche l’azione di risarcimento del danno, in stretta connessione con le azioni di nullità e con l’inibitoria, lascerebbe presupporre una tipologia di danni "stretta mente connessa alle tematiche dell’impresa e della sua presenza nel mercato". In conclusione il consumatore non sarebbe legittimato ad adire la Corte d’appello per le azioni ex art 33, secondo comma della legge n. 287 del 1990, mentre potrebbe far valere le sue ragioni attraverso un’azione di responsabilità assoggettata alle ordinarie regole di competenza. A conclusioni non dissimili, questa Corte pervenuta in precedenza con riferimento agli artt" 85 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea, che avrebbero come destinatari diretti gli imprenditori commerciali, i quali sarebbero legittimati ad avvalersene e non l’utente singolo, che può trarne solo un vantaggio in via riflessa ed indiretta (Cass. 4 marzo 1999, n. ’1811).
  4. Sui profili di competenza e di legittimazione del consumatore possono però trarsi anche suggestioni diverse dal sistema della legge n. 287 del 1990.
    A norma dell’art. 33, comma della legge n 287 del 1990 "le azioni di nullità e di risarcimento del danno, nonché i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti alla corte d’appello competente per territorio".
    La competenza in unico grado della Corte d’appello è dunque individuata dalla materia delle azioni dl nullità e di risarcimento del danno per la violazione delle disposizioni contenute nei titoli dal I al IV e, per quanto qui interessa, per violazione delle norme che vietano le intese restrittive della libertà di concorrenza (art. 2). È la materia dunque che individua la competenza, mentre spetta al giudice competente considerare se la parte che agisce sia o meno legittimata.
    Anzi, potrebbe ritenersi che il soggetto che domanda la nullità dell’intesa o il risarcimento dei danni conseguenti alla pratica anticoncorrenziale per ciò stesso si legittimi all’azione ex art. 33, comma 2 della legge n. 287 del 1990, mentre il resto costituisce questione di merito.

    4.1.
    Sempre con riferimento alla legittimazione, può ancora osservarsi che l’art. 33 della legge indicata, così come l’art. 2, che traspone nel diritto interno le norme di cui all’art. 81 del Trattato, nulla dicono sui soggetti legittimati ad agire.
    La mancanza di una specifica disciplina della legittimazione è significativa del fatto che l’ambito dei soggetti che possono ricevere pregiudizio è di difficile definizione a priori. La dottrina ha considerato quali possibili soggetti legittimati i concorrenti delle imprese che hanno posto in essere la pratica restrittiva della concorrenza, i loro fornitori e il consumatore finale costretto a pagare un prezzo sovraconcorrenziale.
    Il dibattito è stato poi attraversato da considerazioni più generali quali il favore per la concentrazione delle controversie In corti tendenzialmente specializzate, il ruolo dell’azione dei consumatori In un’ottica di maggiore efficienza nella repressjone delle pratiche anticoncorrenziali, il pericolo di uno eccessivo allargamento delle maglie della tutela ecc. La conclusione alla quale è generalmente pervenuta la dottrina è che il problema della selezione dei soggetti legittimati deve essere impostato in termini concreti, facendo applicazione caso per caso delle norme generali in materia di illecito e di nesso di causalità e considerando che il comportamento anticoncorrenziale è astrattamente idoneo, come è stato osservato "a propagarsi secondo lo schema della reazione a catena".
    4.2.
    Nel dibattito va ancora considerato che anche l’art. 81 (ex ari. 85) del Trattato, che vieta gli accordi tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto dl impedi re, restringere ò falsare il gioco della concorrenza e ne statuisce la nullita, non disciplina la legittimazione al l’azione e che sul tema della legiltimazione ad agire invia risarcitoria è intervenuta la Corte di Giustizia delle Comu nità europee (sentenza Courage, del 20settembre 2001, causa C-453/99)
    Osserva la Corte di Giustizia che "in mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza dell’effetto diretto del diritto comunitario, purché deue modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) né rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal l’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività) (v. n. 29). Ad Integrazione di questa affermazione di carattere generale, la Corte non manca di osservare che "la piena efficacia dell’art. 85 del trattato e, in particola re, l’effetto utile del divieto sancito dal n. 1 di detto articolo sarebbero messi in discussione se chiunque non potesse chiedere il risarcimento del danno causatogli da un contratto o da un comportamento che possono re- stringere o falsare il gioco della concorrenza. Un siffatto diritto rafforza, infatti, il carattere operativo delle regole di concorrenza comunitarie ed è tale da scoraggiare gli accordi e le pratiche, spesso dissimulate, che possono restringere o falsare il gioco della concorrenza In quest’ottica le azioni di risarcimento danni dinanzi ai giudici ai giudici nazionali possono contribuire sostanzialmente al mantenimento di un’effettiva concorrenza nella Comunità (v. nn. 26 e 27)
    4.3.
    In conclusione, ove dovesse ritenersi che il consumatore e’ legittimato ad agire a norma dell’art. 33 comma 2 della legge n. 287 del 1990 , dovrebbe poi pervenimrzsi alla consuzione della competenza della Corte d’appello.
  5. Per completezza può osservarsi che la questione appare estranea all’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, cosi’ come delineata dalla lette. E) dell’artr. 33 del d. lgs 31 marzo 1988 n. 80 (nel testo sostituito dall’art. 7 della legge 21 luglio200, n. 205.) Per un verso la controversia investe infatti direttamente il rapporto individuale tra l’assicuratore e l’assicurato che contesta il diritto del primo a pretendere un premio di un certo ammontare, per altro verso le azioni di nullità e di risarcimento di cui al comma 2 dell’art. 33 della legge n. 287 del 1990 non riguardano attività e prestazioni rese nell’espletamento di pubblici servizi.
  6. Avuto riguardo alle implicazioni conseguenti alla soluzione della questione di competenze, che peraltro, sotto i vari profili prospettabili, è idonea a riproporsi in numerose altre cause con medesimo oggetto, ritiene il Collegio che il ricorso presenti una questione di massima di particolare importanza a norma dell’art. 374, secondo comma c.p.c. e che, dunque, gli atti vadano rimessi al Primo Presidente perché valuti l’opportunità della rimessione alle Sezioni Unite.
P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente perchè valuti l’opportunità della rimessione alle Sezioni Unite, trattandosi di questione di particolare importanza

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