I PARCHI NATURALI
Tra le varie azioni a tutela dell’ambiente, la più efficace è sicuramente quella realizzata attraverso le aree naturali protette, di cui i Parchi nazionali fanno parte dopo l’inquadramento sistematico effettuato dalla legge quadro sulle aree protette n. 394/1991.
Prima della normativa del 1991 i Parchi nazionali c.d. storici erano stati istituiti in maniera episodica in assenza di un disegno programmatico, nell’arco di tempo che va dal 1922 al 1935, con l’eccezione del parco nazionale della Calabria, istituito nel 1968.
La tutela apprestata dai parchi storici si è rivelata negli anni poco efficace, proprio in virtù della mancanza di un disegno sistematico unitario: mancanza di coordinamento; separazione dell’amministrazione del parco dalle collettività locali, esponenziali queste ultime di interessi territoriali configgenti con quelli protezionistici; mancanza di poteri di pianificazione e di autorizzazione; questi i limiti all’azione di tutela dei parchi, in parte superati con l’emanazione della legge quadro.
Con la nuova disciplina contenuta nella legge n. 394/1991 si modifica, inoltre, il rapporto tra tecnica e amministrazione: ora la prassi prevalente colloca di regola gli organi tecnico-scientifici in posizione di ausilio (funzioni consultive, di proposta, di raccolta e di elaborazione di informazioni, etc.) rispetto agli organi dotati di potere discrezionale in senso proprio (le autorità amministrative). Da ciò deriva sia un elemento di forza, come la possibilità di coordinare strutturalmente una molteplicità di enti pubblici e le relative competenze, ma anche un eventuale elemento di debolezza, rappresentato dal rischio di una paralisi amministrativa, in parte scongiurato dalla previsione di poteri sostitutivi.
La normativa del 1991 trasforma il Parco nazionale in un ente giuridico autonomo, dotato di una specifica struttura organizzativa e di determinate potestà amministrative; l’organizzazione dell’ente parco assume quindi la finalità di unificare nello stesso ambito molteplici competenze (statali, regionali, locali) incidenti sull’area protetta, divenendo così un’ipotesi di soluzione al problema dei "grandi spazi". L’ente parco, infatti, costituisce uno strumento di governo dei grandi spazi: nel territorio devono infatti convivere interessi nazionali e locali, ambientali naturalistici e paesaggistici, scientifici, produttivi, pubblici e privati, in una gerarchia che vede comunque al primo posto l’interesse ambientale (c.d. tutela integrale).
L’ente parco è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell’ambiente (art.9, l. 394/1991), ed ha sede legale ed amministrativa proprio all’interno del territorio del parco: viene così assicurato lo stretto legame tra gli organi di gestione del parco e la popolazione interessata, in modo da evitare che quest’ultima possa considerare come corpo estraneo la struttura organizzativa dell’ente di gestione.
Il procedimento istitutivo del Parco è articolato secondo un meccanismo programmatorio che prevede la predisposizione della Carta della natura e l’adozione delle linee fondamentali del territorio; il primo è uno strumento che individua lo stato dell’ambiente in Italia, evidenziando i valori naturali ed i profili di vulnerabilità territoriale, permette di stabilire le effettive interazioni tra il livello di tutela locale, di quella nazionale e internazionale, e di andare oltre la valenza locale della protezione, connettendo i parchi tra loro in termini ecologici e funzionali. Il d.lgs. 112/1998 ha inoltre soppresso il programma triennale per le aree naturali protette, che doveva specificare i territori oggetto del sistema delle aree naturali protette delimitandone i confini, e indicare il termine per l’istituzione di nuove aree o per l’ampliamento e la modifica di quelle già esistenti, individuando la delimitazione di massima delle aree stesse, (si deve ritenere che queste funzioni siano in parte riassorbite nella Carta della natura).
Gli organi dell’Ente parco sono individuati dall’art. 9 e sono costituiti:
- dal Presidente, che viene nominato con decreto del Ministro dell’ambiente, d’intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il Parco (se ne deduce quindi il ruolo politico); ha la rappresentanza legale dell’Ente, ne coordina l’attività, esplica le funzioni a lui delegate dal Consiglio Direttivo e adotta provvedimenti urgenti.
- dal Consiglio Direttivo, organo di governo dell’Ente.
- la Giunta esecutiva.
- dalla Comunità del parco, che rappresenta le istanze, le esigenze e le aspettative delle popolazioni locali, espressiva quindi degli interessi territoriali e titolare di competenze organizzative, propositive, consultive e di vigilanza.
- il Collegio dei revisori dei conti.
Uno dei più importanti aspetti della disciplina delle aree protette è costituito dai poteri di pianificazione e di autorizzazione dell’Ente Parco: il Piano per il parco, sovraordinato a tutti gli altri strumenti di pianificazione che agiscono sul territorio (ad eccezione del Piano di bacino), attraverso un sistema di zonizzazione, attribuisce una diversa intensità di tutela all’area secondo le sue caratteristiche naturali e il suo livello di antropizzazione; questo strumento permette, attraverso il suo procedimento di formazione, la partecipazione delle collettività locali, esponenziali degli interessi economico-sociali territoriali, superando in questo modo quello che era uno dei maggiori limiti dei Parchi nazionali storici, il porsi cioè in maniera antitetica rispetto agli interessi territoriali presenti sull’area. Il piano di sviluppo economico e sociale, invece, viene redatto dalla stessa Comunità del parco e, nella sua volontà di conciliare la protezione della natura con lo sviluppo economico, promuove attività produttive ecocompatibili. Un’ultima menzione va fatta in ordine al nulla-osta, strumento con cui l’Ente parco valuta la conformità di qualsiasi opera, da effettuarsi nel proprio territorio, al piano e al regolamento del Parco, e che costituisce l’antecedente necessario e imprescindibile di qualsiasi autorizzazione o concessione di competenza delle diverse amministrazioni.
A distanza di dieci anni dall’emanazione della legge quadro è possibile stilare un bilancio di quella che è attualmente la situazione delle aree protette, ed in particolare dei Parchi nazionali. L’Italia è balzata ai primi posti in Europa per la quantità percentuale di superficie nazionale protetta, e gli obiettivi raggiunti hanno contribuito ad una buona tutela, e in alcuni casi anche ad un miglioramento della nostra biodiversità.
Oggi le aree naturali protette del nostro paese sono rappresentate da 21 Parchi nazionali, 143 riserve naturali dello Stato, 18 riserve marine statali, 114 parchi naturali regionali, 252 riserve naturali regionali e 128 altre aree protette.
In realtà la legge del 1991 avrebbe bisogno di essere snellita al fine di eliminare la troppa burocrazia che rende più difficoltosa, oltre che la tutela, la gestione della tutela (la legge mira infatti non solo a finalità conservative ma anche ad un inserimento di attività ecocompatibili all’interno del parco, per un maggior coinvolgimento anche delle popolazioni locali).
Anche il principio della leale collaborazione tra i vari livelli istituzionali titolari insieme delle aree protette, essenziale per una efficace gestione delle stesse, non è stato attuato, o meglio, ha dato luogo ad una "intesa" formale, generando ulteriori problemi (si pensi ad esempio al fenomeno dei residui passivi dei parchi nazionali: forse un risultato del mancato coordinamento?)
Un’ultima annotazione va fatta riguardo al mancato raggiungimento degli obiettivi rappresentati da strumenti come la Carta della natura, basilare per le linee fondamentali di assetto del territorio, al fine di una ottimale organizzazione nell’uso delle risorse del territorio italiano.
Parchi nazionali attualmente presenti in Italia (dati del Ministero dell’ambiente)
Parchi storici:
- Parco nazionale del Gran Paradiso
- Parco nazionale d’Abruzzo
- Parco nazionale del Circeo
- Parco nazionale dello Stelvio
- Parco nazionale della Calabria
Parchi precedenti alla legge quadro sulle aree protette, istituiti nell’ambito della legge 11 marzo 1988, n, 67 ("Finanziaria") e legge 29 agosto 1989, n. 305 ("Programmazione triennale per la tutela dell’ambiente"):
- Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi
- Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, del Monte Falterona e Campigna
- Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano
- Parco nazionale dei Monti Sibillini
- Parco nazionale del Pollino
- Parco nazionale dell’Aspromonte
Parchi istituiti con la legge quadro:
- Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano
- Parco nazionale del Gargano
- Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
- Parco nazionale della Maiella
- Parco nazionale della Val Grande
- Parco nazionale del Vesuvio
Parchi istituiti con leggi successive alla legge quadro:
- Legge 4 gennaio 1994, n. 10
- Parco nazionale dell’Arcipelago della Maddalena
- Legge 8 ottobre 1997, n. 344
- Parco nazionale dell’Asinara
- D.P.R. del 30 marzo 1998
- Parco nazionale del Gennargentu e del Golfo di Orosei
Parchi istituendi:
- Legge 8 ottobre 1997, n. 344 ("Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell’occupazione in campo ambientale")
- Parco nazionale delle Cinque Terre
- Parco nazionale della Sila
- Parco nazionale dell’Appennino (nei territori delle province di Reggio Emilia, Parma e Massa Carrara)
- Legge 9 dicembre 1998, n. 426 ("Nuovi interventi in campo ambientale")
- Parco nazionale dell’Alta Murgia
- Parco nazionale della Val d’Agri e Lagonegrese
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Sezioni:
- Codacons in azione
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Aree Tematiche:
- AREE PROTETTE
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