7 Dicembre 2009

Se si investe un animale selvatico chi risarcisce i danni riportati dall’auto?

Ne risponde il proprietario della strada, se non ha preso tutte le precauzioni. Ma se lo scontro è imprevedibile…  Carlo Rienzi presidente del Codacons

 
 I danni prodotti dallo scontro con un animale selvatico sono a carico del proprietario della strada dove l’incidente avviene. La responsabilità del gestore è esclusa quando l’evento è fortuito e imprevedibile. Se, per esempio, l’area circostante la strada è popolata da animali selvatici che potrebbero invadere la carreggiata, il proprietario della strada è tenuto ad adottare tutte le misure atte a evitare che gli animali mettano a repentaglio l’incolumità degli utenti. Se non lo fa, è tenuto a risarcire i danni provocati dagli animali. Ma se la presenza di bestie è occasionale e imprevedibile (per esempio, una mucca che fugge da un camion in sosta o un cane abbandonato da qualche automobilista) il gestore non ha alcuna responsabilità. Esemplare il caso di un cittadino che, in auto, si scontrò con un cinghiale all’interno del parco naturale gestito dalla Comunità montana dell’Esino Frasassi. La vicenda finì dinanzi al Giudice di Pace di Fabriano, che così si espresse: «Le emergenze istruttorie hanno evidenziato che il tratto stradale in cui è avvenuto il sinistro non è illuminato e, comunque, è mancante di adeguati sistemi che impediscano alla fauna l’attraversamento repentino. In altri termini, non sono stati predisposti dall’ente gestore del parco tutte quelle misure idonee acché la fauna selvatica possa nuocere il meno possibile alle cose o alle persone». La Comunità montana venne condannata a risarcire l’automobilista.
 

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