NESTLE’: CODACONS SICILIA, GIUDICE PACE CHIEDE RISARCIMENTO A GRUPPO E A TETRAPACK
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fonte:
- Adnkronos on line
Roma, 1 nov. – (Adnkronos) – ”Il Giudice di pace, Giuseppe
Conselmo di Acireale con una sentenza (n. 979/2009) senza precedenti
ha condannato sia la Nestle’ Italiana spa che la Tetra Pack
International sa e la Tetra Pack Hispania sa a risarcire una madre che
si era rivolta al Codacons Sicilia, stabilendo che, oltre al danno
patrimoniale, sia da risarcire anche il ‘danno non patrimoniale’,
oltre le spese del procedimento”. Infatti, rileva l’associazione dei
consumatori, la madre si era rivolta al Codacons Sicilia ”per
ottenere il risarcimento del danno in quanto aveva scoperto di avere
nutrito il figlio per sei mesi con latte Nestle’ che, a seguito dei
risultati delle analisi effettuate dall’Arpa – Agenzia Regionale per
la Protezione Ambientale, era risultato alterato per la presenza di
tracce di un componente chimico utilizzato come fotoiniziatore di
inchiostri nella fabbricazione di imballaggi, nelle confezioni in
TetraPack a stampa off-set”.
Si tratta, spiega il Codacons, ”di un fissativo usato nella
stampa tipografica per polimerizzare gli inchiostri; esso si fissa una
volta esposto a raggi ultravioletti. Pertanto, i fogli stampati si
sono ‘sporcati’ con questa sostanza, causando la contaminazione del
lato del cartone che finisce a contatto col latte e si presume che il
problema si sia creato proprio nella fase di polimerizzazione”.
Il Giudice di Pace di Acireale, condividendo le tesi degli
avvocati Floriana Pisani e Simona Russo dell’Ufficio legale del
Codacons Sicilia, ha riconosciuto, infatti, ”che ‘…dalla condotta
inadempiente posta in essere dalla societa’ convenuta (configurabile
nella violazione dei doveri contrattuali di correttezza e buona fede
nell’esecuzione del contratto, poiche’ la legge impone a ciascuna
delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da
preservare gli interessi dell’altra, oltre all’inadempimento, e’
configurabile la lesione, o piu’ correttamente, la messa in pericolo
dei diritti inviolabili della famiglia (art. 2, 29 e 30 Cost.) e
segnatamente del rapporto parentale intercorrente tra l’attrice ed il
proprio figlio minore, minacciato dai possibili sviluppi negativi
della sua salute…”. E’ da rilevare, afferma una nota del Codacons,
”che all’epoca dei fatti era stato disposto il ritiro dai banchi di
vendita delle confezioni di latte che avevano subito l’alterazione, ma
tale situazione di allarme ed incertezza, secondo quanto disposto dal
giudice, ha causato un danno ingiusto, anche di natura non
patrimoniale, alla madre, pregiudicandone le funzioni naturali nella
dimensione biologica, psicologica e sociale. La mamma del piccolo,
infatti, si e’ preoccupata enormemente per la salute del bambino, che
quasi fin dalla nascita aveva assunto il latte contaminato. Il diritto
alla salute ed alla sicurezza alimentare ha carattere fondamentale e
riguarda l’uomo nella sua totalita’, corpo e psiche”.
La tutela della salute, rileva l’associazione dei consumatori,
”e’ compresa non solo nell’art. 32 della Carta Costituzionale, ma
anche nella normativa nazionale, ed in particolare nella legge n.
281/1998, oggi Codice del Consumo. Il Giudice, dopo avere respinto
ogni eccezione riguardante la competenza territoriale del
procedimento, (la Nestle’ voleva infatti spostare il tutto a Roma) ha
sancito la competenza territoriale facendo riferimento al "foro del
consumatore" e ha condannato al risarcimento del danno patrimoniale
(latte comprato) valutato in via equitativa. Infine ha condannato al
risarcimento del danno non patrimoniale sulla base della nuova
impostazione data dalla sentenza della Cass. 26972/08, considerando la
lesione dei diritti inviolabili della famiglia ex artt 2, 29, 30
Costituzione”.
E’ ancora una volta una sentenza importantissima spiega
Francesco Tanasi Segretario Nazionale del Codacons, ”perche’ afferma
che la commercializzazione del ‘prodotto inquinato’ comporta una
responsabilita’ di natura contrattuale in quanto si profila non solo
una ipotesi di inadempimento contrattuale ma anche una ipotesi di
danno non patrimoniale consistente nella lesione o piu’ correttamente
della messa in pericolo dei diritti inviolabili della famiglia”.
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