Il trasportoin mare
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fonte:
- La Città di Salerno
Il trasporto per mare è regolato dalla normativa speciale contemplata dal codice della navigazione. Il vettore ha l’obbligo di: fornire la nave in buono stato e dotata del servizio sanitario a bordo nel caso di viaggi lunghi per una pluralitá di persone; rispettare le pattuizioni contrattuali, tra cui gli orari di partenza e arrivo. " L’art. 400 cod. nav., nel caso in cui il passeggero si venga a trovare nell’impossibilitá di partire per motivi gravi, giustificati ed imprevedibili, opportunamente documentati prevede la risoluzione del contratto di viaggio, con riconoscimento a favore del vettore del pagamento di una penale del 25% del prezzo del biglietto." Invece nell’ipotesi in cui per causa non imputabile (ad esempio un malessere che costringa allo sbarco), il passeggero sia costretto a interrompere il viaggio giá iniziato, questi avrá diritto alla restituzione del prezzo per la parte di viaggio non effettuata. "Per quanto riguarda invece eventuali danni subiti durante il trasporto (danni materiali, danni da ritardo, ecc.) la legge presume la colpa del vettore, prevedendo, così, un ipotesi di responsabilitá oggettiva. " Per tale motivo quindi, in questi casi, non spetterá al viaggiatore, fornire la prova della responsabilitá della compagnia di navigazione, ma sará quest’ultima, che di fronte alla prova del danno subito dovrà dimostrare l’assenza di una propria responsabilità, a meno che non si tratti di un ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. La prossima settimana affronteremo altre problematiche legate a questo discorso.
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