L’assegno di mantenimento di un coniuge in favore dell’altro, a seguito dell’intervenuta separazione personale dei coniugi, deve essere versato…
“in tema di separazione personale, ove la situazione economica del coniuge richiedente l’assegno di mantenimento risulti tale da non consentirgli di mantenere il tenore di vita goduto prima della separazione, il giudice deve porre a carico dell’altro un assegno che tendenzialmente glielo consenta, tenuto conto che dalla separazione derivano maggiori spese complessive ed anche al coniuge onerato deve essere consentito di tenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello goduto prima della separazione”. Cass. sez. I civile, 17.06.2009 n. 14081
Nella giurisprudenza di merito, in applicazione del riferito principio di diritto, è stata rigettata, all’esito della fase presidenziale del giudizio di separazione dei coniugi, la domanda di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie casalinga, sul rilievo che, a fronte della situazione reddituale del marito (che, allo stato, non percepiva redditi di sorta, essendo dipendente di una società notoriamente in grave crisi di liquidità), “il pregresso tenore di vita reddituale non può essere mantenuto né per l’uno né per l’altro e ciò anche in considerazione degli ulteriori costi che la separazione comporta” (così Trib. Catania 22.06.2009, che ha sottolineato come, tra le maggiori spese derivanti dalla separazione coniugale, debba includersi la necessità di reperire una seconda abitazione per il coniuge che si allontana dalla casa familiare). In senso conforme Cass. 16.11.2005, n. 23071, secondo cui la conservazione del precedente tenore di vita del coniuge beneficiario dell’assegno costituisce un obiettivo tendenziale (giacché non sempre la separazione, aumentando le spese fisse dei coniugi, ne consente la piena realizzazione), con la conseguenza che esso va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall’art. 156, comma 2, cod. civ.
Sotto quest’ultimo profilo, è stata affermato che: “nel ricostruire il reddito del coniuge onerato, il giudice deve tenere conto di tutti gli elementi positivi e negativi che contribuiscono a formarlo e quindi anche degli oneri, quali essi siano, che ne riducano l’entità” (Cass. 28.04.2006, n. 9878).
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