15 Aprile 2009

STO per stipulare un contratto con una società venditrice

STO per stipulare un contratto con una società venditrice che mi garantisce il diritto di godere di un grazioso appartamento ad uso abitativo, posto in zona marittima, a tempo parziale ( più precisamente, un mese all’anno per tutto il periodo estivo e una settimana in inverno). Vorrei conoscere la disciplina di questo contratto e quali sono i miei diritti, in quanto mi viene richiesto di rinunciare al diritto di recesso e non mi vengono fornite le corrette informazioni sulle spese a me gravanti e sui servizi di cui potrò usufruire. Lettera firmata IL CONTRATTO che sta per stipulare rientra nell’ampia fattispecie del contratto di multiproprietà che trova disciplina nel decreto legislativo n. 206 del 2005 c.d. codice del consumo agli articoli 69 e seguenti. I suddetti articoli richiamano il decreto legislativo del 9 novembre 1998 n. 427, che ha recepito la direttiva comunitaria n. 94 47 CE nel nostro Paese. Dopo l’intervento legislativo sopra citato, la società promotrice o la società venditrice ha l’obbligo di consegnare al futuro acquirente un documento informativo sul contratto, nella fase delle trattative, redatto nella lingua del luogo ove risiede il futuro acquirente, contenente la natura del diritto oggetto del contratto, l’identità del venditore, il nominativo del proprietario dell’appartamento e i relativi dati identificativi, se diverso dalla società venditrice, ( spesso infatti, la società che vende è la società di intermediazione, mentre il proprietario è un altro soggetto o ente). Inoltre, l’immobile deve essere individuato in modo logistico e urbanistico, con gli estremi delle concessioni e permessi a costruire e se ancora in fase di costruzione, dovrà riportare i tempi di consegna e lo stato di avanzamento dei lavori. Inoltre, dovrà essere indicato il prezzo globale, comprensivo degli accessori, indicare i servizi comuni alle utenze, la manutenzione e i relativi costi, oltre all’esistenza di strutturi comuni. Importantissima è informativa sul diritto di recesso al contratto, diritto non rinunciabile. Il contenuto del documento informativo dovrà essere riportato nel contenuto del contratto definitivo che Lei andrà a stipulare e l’assenza di tali elementi, fra cui l’informazione sui costi e sul diritto di recesso, nel silenzio della norma, ma secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato è punita con l’invalidità del contratto.  avvocato Rossella Panattoni Codacons, sede di Uzzano, via Moro 5. Call center 892007

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