7 Aprile 2009

Iva sulla tassa rifiuti Si paga in presenza di servizi

PAROLA AL CODACONS Iva sulla tassa rifiuti Si paga in presenza di servizi

  Dopo il servizio di "Striscia la Notizia" sono migliaia i cittadini che hanno contattato il Codacons per chiedere indietro l’Iva ingiustamente pagata sulla tassa rifiuti. Si potrebbe dire che mancherebbe la legittimazione attiva degli utenti, ma se è vero che vi è carenza di legittimazione attiva nei confronti dell’Agenzia delle entrate – e nessuno lo nega – è altrettanto vero che sussiste ed è ampiamente tutelato nel nostro ordinamento, il diritto di chi ha pagato una somma non dovuta a qualsiasi titolo – anche a titolo di Iva – di richiedere l’indebito a chi ne ha preteso il pagamento. " Questo, in sintesi, quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 6419/2003, laddove, pur ritenendo la carenza di legittimazione, comunque riconosceva ampiamente la legittimazione ad agire in giudizio in sede civile per la richiesta dell’indebito nei confronti di una Societá appaltatrice. " Si potrebbe poi dire che la successiva sentenza della Cassazione (n.  25551/07) avrebbe superato la Sentenza n. 17526/07 (quella da cui è partita l’azione Iva Rifiuti) della stessa Suprema Corte, ma, secondo noi questa sentenza n. 25551/07, al contrario, non fa che corroborare la tesi del Codacons alla base dell’azione Iva rifiuti e nella quale viene statuito che: «una tassa è tale innanzitutto ove questa qualificazione sia espressamente assegnata dal legislatore ad un’entrata pubblica. Ove non risulti siffatta qualificazione deve ritenersi che il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalitá, abbia optato per un diverso modulo di copertura finanziaria dei costi del servizio pubblico (quello a mezzo delle entrate extratributarie), a meno che non emergano elementi univoci e convergenti delle caratteristiche concrete del nesso tra la prestazione del servizio pubblico e l’obbligazione pecuniaria posta a carico del fruitore del servizio stesso (nesso che può in ipotesi presentarsi come di mera paracommutativitá) si da ricondurre un’entrata pubblica, in ragione appunto delle sue marcate caratteristiche sostanziali, nell’alveo di quelle di natura tributaria piuttosto che tra quelle di natura extratributaria, pur in mancanza di un’espressa qualificazione normativa». " Il ragionamento della Sezioni Unite è dunque il medesimo ed è contenuto nella precedente sentenza numero 17526/07. Ragionamento fatto proprio nel 2008 anche dalla Corte Costituzionale che ha stabilito che quello relativo al canone di depurazione e di fognatura è invece un corrispettivo e che quindi va pagato solo in presenza di un servizio. * vice presidente Codacons nazionale

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