5 Aprile 2009

Restituzione dell’Iva agli utenti

Tia Ho letto sul "Tirreno" di venerdì dell’altra settimana che il Codacons, l’organizzazione dei consumatori, ha fatto un maxiricorso perché si arrivi alla restituzione ai cittadini dell’Iva che è stata pagata sul servizio di smaltimento rifiuti. Ciò perché, trattandosi di una tassa, non potrebbe essere assoggettata all’Iva. Nell’articolo pubblicato sul "Tirreno" si leggeva ancora che ad ogni famiglia dovrebbe essere restituito un importo oscillante tra una cifra di 250 e una di 300 euro. Anche se si tratta di un piccolo importo, con i tempi che corrono, questi soldi mi farebbero un gran comodo. Ecco perchè di conseguenza gradirei avere da parte vostra un chiarimento in materia. A.G., Lucca
 
Non dubito che Le facciano comodo questi soldi, ma, nel suo interesse, dia retta a me: non li spenda. Innanzi tutto va chiarito che, purtroppo, in alcuni casi, l’Iva colpisce anche il tributo. Si vedano le accise, tributi indiretti che colpiscono singole produzioni e singoli consumi, come, ad esempio, i prodotti energetici. Quando noi ci rechiamo alla pompa di benzina per far rifornimento, paghiamo l’Iva sul prezzo totale costituito anche dal tributo indiretto che si chiama accisa: una tassa sulla tassa. In secondo luogo, Le devo far notare che la Tia (acronimo di Tariffa di igiene ambientale), sarebbe un corrispettivo per un servizio reso al cittadino e non un tributo e pertanto, come tale, soggetto ad Iva. Ciò risulta chiaramente dal cosiddetto decreto Ronchi (D.Lgs. n. 22/97), volto a sopprimere la tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani, stabilendo che i costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, vengano coperti dai comuni mediante l’istituzione di una tariffa. Si deve poi far riferimento alla risoluzione n. 25/E del 5 Febbraio 2003 emanata dall’ Agenzia delle Entrate, la quale stabilisce Relativamente alla tariffa di igiene ambientale (Tia), si osserva che essa, come si rileva dall’art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, si configura alla stregua di un "corrispettivo", nel presupposto che l’espletamento del servizio avvenga secondo regole di diritto comune. Verificandosi pertanto i presupposti impositivi soggettivo ed oggettivo, la medesima deve essere assoggettata all’Iva. Più sopra, la stessa risoluzione chiariva quanto segue:…. le restanti entrate, costituite dal canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp), canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap) e tariffa di igiene ambientale (Tia), non hanno certamente natura tributaria. La stessa Corte Costituzionale (sentenza 64 del 13 marzo 2008), alla quale era stata sottoposta la questione se competente a giudicare per quanto riguarda la Cosap, fosse il giudice ordinario o il giudice tributario, la Consulta ha detto che per quella materia era esclusa la competenza del giudice tributario, riconoscendo implicitamente la natura non tributaria della Cosap. Oggi è attesa una simile pronuncia per la Tia.  Il Codacons per imbastire la sua azione di recupero dell’Iva parte dal contenuto della sentenza della Cassazione (n. 17526/2007) che attribuisce agli atti con cui il gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani richiede al contribuente quanto da lui dovuto a titolo di tariffa di igiene ambientale, natura di atti amministrativi impositivi di un obbligo pecuniario di natura pubblicistica e quindi atti tributari. Sentenza quest’ultima, diametralmente opposta alla precedente ordinanza della Cassazione a Sezioni Unite (n. 3274 del 2005) che inquadrava la Tia fra i servizi con conseguente giurisdizione deferita al giudice ordinario. Come si può bene vedere, esiste insomma una grande confusione in materia, che è accresciuta ancor più dalla Corte di Cassazione che ha rinunciato del tutto alla sua prerogativa di guida ai comportamenti dei contribuenti e dei giudici. Ormai la Corte di Cassazione ha definitivamente abdicato alla sua funzione nomofilattica, per cui le sue sentenze vanno sempre più assumendo il valore di quelle pronunciata dall’ultimo dei Giudici di Pace, a scapito della certezza del diritto che oggi resta, purtroppo, un sogno e soltanto un sogno.  Posso concludere, dunque, dicendo che sebbene apprezzi molto l’opera del Codacons che solitamente conclude le sue insostituibili battaglie da vincitore, questa volta vedo tuttavia la partita molto in salita. Del resto, tutti noi abbiamo sotto gli occhi le ultime sentenze che sono state emesse dalla Corte Costituzionale e sappiamo che quando si tratta di giudicare su fatti che implicano la restituzione di imposte da parte dello Stato al cittadino, le regole possono divenire oltremodo labili e con una sapiente manipolazione conducono il più delle volte a dar ragione agli interessi erariali.

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