17 Marzo 2009

Ausiliari del traffico, no a multe fuori dalle aree di parcheggio

PAROLA AL CODACONS Ausiliari del traffico, no a multe fuori dalle aree di parcheggio

 Oggi parleremo dell’importante sentenza della Corte di Cassazione, Sezione II Civile, 13 gennaio 2009, n. 551 che riguarda una materia alla quale sono molto sensibili gli automobilisti: le contravvenzioni. " Nello specifico, la Corte di Cassazione ha sancito un principio che gli ausiliari del traffico in tanto sono legittimati ad accertare e contestare esclusivamente violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernono disposizioni in materia strettamente connessa all’attivitá svolta dall’impresa – di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico delle persone – dalla quale dipendono, ove l’ordinato e corretto esercizio di tale attivitá impediscano od in qualsiasi modo ostacolino o limitino. " La sentenza in argomento trae origine da un automobilista che impugna per Cassazione la sentenza 3 novembre 2005, n. 5899 con la quale il Giudice di pace di Bologna ne ha rigettato l’opposizione proposta avverso il verbale n. 583517 redatto nei suoi confronti il 6 aprile 2005 dalla polizia municipale della cittá per avere posteggiato un ciclomotore sul marciapiedi di Viale XII Giugno. " La Corte di Cassazione ha, nella sentenza, esplicitamente chiarito che gli ausiliari del traffico sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernono disposizioni in materia strettamente connessa all’attivitá svolta dall’impresa – di gestione dei posteggi pubblici o di trasporto pubblico delle persone – dalla quale dipendono ove l’ordinato e corretto esercizio di tale attivitá impediscano od in qualsiasi modo ostacolino o limitino. " Pertanto, laddove, invece, le violazioni consistono in condotte diverse – quale, nella specie, il posteggio su di un marciapiedi non funzionale al posteggio od alla manovra in un’area in concessione e neppure alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici – l’accertamento può essere compiuto esclusivamente dagli agenti di cui all’art. 12 c.d.s. e non anche dagli ausiliari del traffico, di cui alla l. n. 127 del 1997, art. 17, comma 132 e, per quanto più interessa, 133. " In conclusione, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso decidendo nel merito, annullando il verbale di contestazione opposto; condannando il Comune di Bologna al pagamento delle spese di lite, che liquida, per il primo grado, in euro 700, di cui euro 600 per onorari e, per il grado di legittimitá, in euro 500, di cui euro 400 per onorari, oltre accessori. * avvocato ufficio legale Codacons

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