Il Codacons: “No al fermo amministrativo per utente vincitore del ricorso”
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fonte:
- La Sicilia.it
«Di fronte a una sentenza del giudice le strade sono due: o la impugni o la riconosci. E basta. Ma anche se la impugni sino all’ultimo grado i provvedimenti vanno sospesi». L’avvocato Floriana Pisani, responsabile dell’ufficio legale del Codacons, preannuncia provvedimenti «duri» nei confronti del Comune che, secondo l’associazione, continua a «disattendere le sentenze sulla tarsu garage al punto tale che alcuni giorni fa a una contribuente che aveva vinto il ricorso sulla tassa per il suo box è stato recapitato un provvedimento di fermo amministrativo sulla sua auto che ammonta a 1736,53 euro». Davanti a una provvedimento definito dagli avvocati del Codacons «coercitivo» e lesivo dei provvedimenti adottati da un giudice tributario l’associazione ha deciso di trasmettere il fascicolo dell’utente ai legali che si occupano di penale per capire se esistono i presupposti per procedere per querela nei confronti del responsabile unico del procedimento, secondo l’art 388 del codice penale (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice). Se il Codacons deciderà di procedere sul piano penale lo scontro si farà più duro. Sulla Tarsu-garage da anni la discussione è animata, ma sino a questo momento non è stata trovata alcuna soluzione che soddisfi le parti. Negli ultimi giorni il sindaco ha chiarito che per gli stalli all’aperto classificati come box (C6) si procederà allo sgravio, ma per i garage, anche le sezioni delle commissioni tributarie che si erano espresse favorevolmente nei confronti dei cittadini, avrebbero adesso cambiato idea. I legali del Codacons non entrano nel merito delle decisioni dei giudici tributari ma osservano soltanto che «davanti a una sentenza non la si può ignorare e andare avanti». L’avv. Pisani, conclude: «Sono già varie decine le sentenze che hanno accolto i ricorsi presentati dal Codacons contro la Tarsu dal 2001 al 2004 emessi sulle unità garage. Tutti i giudici tributari hanno chiarito, facendo anche leva sulla sentenza della Cassazione 19459/2003, che gli avvisi di accertamento del Comune hanno palesemente violato il disposto dell’art. 62 del DL.vo 507/93: «Non sono soggetti a tasse i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per particolare uso a cui sono stabilmente destinati».
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