Rifiuti, il rebus dell’Iva sulle bollette
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fonte:
- il Tirreno
CASCINA. Proprio quando la commissione provinciale tributaria ha dato ragione a Geofor, considerando regolare l’applicazione dell’Iva sulle bollette della Tia, cioè della tariffa di igiene ambientale, le associazioni dei consumatori, forti di una sentenza della Corte di cassazione ritengono che l’Iva non vada pagata e invitano i cittadini a dare battaglia all’ennesimo balzello. In questa situazione il cittadino non può che restare disorientato. E del resto Pisa sembra distaccarsi da altre realtà, dove la questione dell’applicazione dell’Iva sulla Tia ha avuto una considerazione diversa e non viene applicata. Su alcuni siti di associazioni dei consumatori compare la buona notizia: i cittadini potranno chiedere un rimborso sui pagamenti della tassa sui rifiuti. La Corte di Cassazione, in linea con l’orientamento della Comunità Europa, ha infatti stabilito che la somma dovuta dai cittadini per la raccolta e lo smaltimeno della spazzatura è una tassa e non una tariffa. Questa è una sentenza – spiega il Codacons – molto importante perché, se fosse una tariffa, sulle bollette si potrebbe applicare l’Iva ma questo diventa illegittimo se, com’è, si tratta di una tassa. La richiesta della restituzione dell’Iva si può presentare per gli ultimi 10 anni. Secondo chi porta avanti questa battaglia, non resta che controllare la bolletta: se è stata applicata l’Iva del 10% sulle voci di raccolta e smaltimento rifiuti, uno può chiedere il rimborso immediatamente. Il Codacons, associazione per la tutela dei consumatori, su questo tema ha lanciato una campagna con lo slogan "Non buttare i tuoi soldi nell’immondizia" ed offre una consulenza gratuita a chi vuole recuperar le somme non dovute pagate ai Comuni o alle società appaltatrici. Si deve mandare la documentazione al Codacons controllando bene le istruzioni sul sito www.codaconds.it. In pratica si deve compilare un modulo di richiesta di rimborso e farne una copia. Fare una copia delle ricevute dei pagamenti fatti per tutti glianni dal 1998 ad oggi. Scrivere su un foglio i dati anagrafici dell’intestatario della bolletta (luogo e data di nascita, indirizzo), recapiti telefonici e l’eventuale e-mail, il numero di codice fiscale e inviare il tutto in busta chiusa a Codacons – azione Iva rifiuti – via Filippo Corridoni, 25 – 00195 Roma. Avvocati e consulenti tributari controlleranno gratuitamente la documentazione e vi faranno sapere se avete diritto a recuperare i pagamenti non dovuti. A quel punto, se la risposta sarà positiva, potrete decidere se fare ricorso o no. Se deciderete di fare un’azione legale, potrete iscrivervi come socio per due anni al Codacons, pagando 100 euro, che preparerà il vostro ricorso personalizzato senza chiuedere nessun altro pagamento. Per i rimborsi sotto i 2.582,28 uro non c’è necessità di essere assistiti da un avvocato. Se il rimborso richiesto supera questa somma o se non vorrete agire personalmente anche se la somma è inferiore, potrete richiedere di essere assistito da un avvocato del Codacons. Geofor comunque, anche ieri, dopo essere stata informata della Sentenza della Cassazione (che ancora non si conosce nelle motivazioni) ha ribadito quanto detto dopo la decisione della commissione tributaria di Pisa che ha respinto i ricorsi dei cittadini di Cascina. «Indipendentemente dal fatto che si tratti di tariffa o di tassa, per le tasche del cittadino non c’è nessun tipo di cambiamento, mentre per le utenze non domestiche si avrebbe un aggravio di costo. Ricordiamo inoltre che l’Iva non rappresenta un "guadagno" per l’azienda: tant’è che Geofor la incassa, per poi versarla all’Erario. Peraltro, qualora la commissione tributaria, che ha già avuto modo di pronunciarsi, sentenziando che si tratta di tariffa, avesse riconosciuto la natura tributaria della tariffa, e quindi avesse disposto la non applicazione dell’Iva, gli utenti sarebbero stati assoggettati all’addizionale tributaria Eca, la quale è calcolata sulla percentuale del 10% del tributo. Quindi, il cittadino, che oggi su un imponibile di 100 paga 10 di Iva e 2,5 di addizionale provinciale, avrebbe dovuto pagare 100 di tassa, 10 di addizionale Eca e 2,5 di addizionale provinciale». E quindi? «Nessuna differenza quindi per il contribuente privato», sentenzia Geofor. C’è da osservare che invece, per le utenze non domestiche, il considerare la Tia una tassa (e quindi assoggettarla ad addizionale Eca), comporterebbe un aggravio di costi: infatti, l’Iva è neutra per le utenze non domestiche, ossia non incide nei costi, mentre l’addizionale Eca costituisce un costo che l’utenza non domestica dovrebbe sostenere.
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