4 Giugno 2008

FERROVIE: IL CODACONS VINCE UNA CAUSA CONTRO TRENITALIA.

FERROVIE: IL CODACONS VINCE UNA CAUSA CONTRO TRENITALIA.

Si preannunciano migliaia di cause simili dinanzi ai Giudici di pace di tutta Italia, per i ritardi inaccettabili dei treni.

Il Codacons ha vinto una causa contro Trenitalia s.p.a., ottenendo un risarcimento di 583,60 euro in favore di un passeggero danneggiato dal ritardo di un treno.
La vicenda era iniziata nel 2005, quando un signore aveva acquistato un biglietto andata e ritorno Milano-Parigi per andare in vacanza con la sua famiglia. L’arrivo era previsto per le 8,23 del 7 dicembre 2005, ma il treno era arrivato con 5 ore di ritardo, facendo perdere ben mezza giornata di soggiorno ai turisti italiani. IL viaggio di ritorno sarebbe stato accompagnato da ulteriori disagi: mancanza di riscaldamento e arrivo alla stazione di Milano Centrale invece che Lambrate. Trenitalia aveva offerto due bonus per un totale di 169 euro, validi per usufruire di biglietti di viaggio entro 6 mesi dal giorno di emissione. Ma il signore, avendo pagato i biglietti per l’intera famiglia 520 euro, considerati i disagi subiti e l’impossibilità ad utilizzare in tempo i bonus, decideva di rifiutare la proposta e di rivolgersi al Codacons, che lo ha assistito in una causa di risarcimento dinanzi al Giudice di pace di Milano. Questo ha ora deciso di condannare Trenitalia a pagare 583,60 euro, 520 di costo dei biglietti e 63,60 per l’albergo, oltre alle spese sostenute dal signore.
Trenitalia si era difesa sostenendo che il trasporto di persone sulle Ferrovie dello Stato trovava la sua regolamentazione nella legge speciale RDL n. 1949 dell’11/10/1934, convertito dalla legge n. 911/1935, che all’art. 11 prescrive che "il viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno derivatogli dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza, da interruzioni, soltanto nei casi e nei limiti previsti dagli artt. 9 e 10, qualunque sia la causa e l’inconveniente che dà luogo alla domanda d’indennizzo".
Tali norme, inoltre, individuano il risarcimento in favore del viaggiatore nel limite tassativo ed inderogabile del rimborso del biglietto nel caso non sia stato effettuato il viaggio.
Ma per il giudice di Milano si tratta invece di contratto "c.d. per adesione, o standard, regolati dall’art. 1341 c.c." nei quali l’altro contraente "non può discutere (…) se vuole stipulare il contratto". Ma le clausole vessatorie (proprio perché particolarmente gravose per la controparte) sono nulle se non sono specificatamente approvate per iscritto dall’aderente. Inoltre l’art. 36 del Codice del Consumo ribadisce la nullità delle clausole vessatorie inserite nel contratto concluso tra consumatore e professionista, da cui discende che la legge speciale n. 911/1935, citata a sua difesa da Trenitalia, trova limiti alla sua inderogabilità proprio dalle norme del codice civile, rafforzate dal Codice del Consumo.
"Si tratta di una sentenza importante che lascia spazio ad ulteriori azioni simili in tutta Italia", ha dichiarato l’Avv Diana Barrui, Presidente del Codacons Liguria, "perché riconosce al consumatore il diritto di ottenere di più rispetto ai bonus normalmente previsti in caso di ritardi: oltre al prezzo del biglietto sono state rimborsate al consumatore anche le altre spese sostenute a causa del ritardo, come quelle per il prolungamento della sosta in albergo".
 

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